La nuova versione del MYBA Memorandum of Agreement

Completiamo in questo numero l’analisi delle modifiche più importanti introdotte nel 2021 al MOA che abbiamo iniziato nei due precedenti numeri, 1 e 2 – Parte Terza

by Federico Santini*

Una importante novità introdotta nel Moa riguarda il riferimento espresso all’accordo provvigionale (Commission Agreement) inserito nella Clausola 37 (Brokers), accordo del quale invece la precedente versione del 2008 non parlava affatto. Tale clausola ora prevede che al momento del perfezionamento della vendita in conformità al Moa il venditore pagherà al/ai broker dal prezzo di vendita la remunerazione del broker in conformità con i termini di un separato e confidenziale accordo provvigionale da stipulare tra il venditore ed il/i broker contestualmente alla sottoscrizione del Moa.

La nuova Clausola 40 è sicuramente opportuna al fine di garantire il pieno rispetto della normativa in tema di adeguata verifica e di antiriciclaggio, anche in considerazione delle verifiche sempre più stringenti imposte alle banche da parte delle autorità nazionali e sovranazionali.

Inoltre, la stessa Clausola 37 prevede che, in caso di conflitto tra le previsioni del Moa e quelle dell’accordo provvigionale, prevarranno queste ultime, fermo restando che l’acquirente, che non è parte dell’accordo provvigionale, non dovrà esserne in nessun modo pregiudicato o danneggiato. Si tratta di una modifica che non fa altro che recepire una prassi consolidata, ossia quella della sottoscrizione dell’accordo provvigionale tra venditore e broker. Altra importante novità è l’introduzione di una nuova clausola, la Clausola 40 (Due Diligence Documentation) che disciplina i termini e le scadenze entro le quali ciascuna parte deve fornire i propri documenti ai fini del rispetto della normativa di adeguata verifica e antiriciclaggio (Know Your Client – KYC) ed entro le quali tali documenti devono essere approvati.

LA CLAUSOLA 37 PREVEDE CHE, IN CASO DI CONFLITTO TRA LE PREVISIONI DEL MOA E QUELLE DELL’ACCORDO PROVVIGIONALE, PREVARRANNO QUESTE ULTIME.

I documenti che il venditore e l’acquirente devono fornire al depositario (Stakeholder) sono elencati in apposto elenco costituente l’Allegato A al Moa ed in generale sono, per le persone fisiche, la copia del passaporto e di un documento attestante l’indirizzo di residenza, quale la copia di una bolletta per utenza domestica ovvero un certificato ufficiale di residenza; mentre, per le società, la copia di un certificato rilasciato dall’autorità competente del paese in cui la società è costituita, attestante l’esistenza della società, la sua sede, il nominativo dei soci e delle persone fisiche beneficiarie, nonché degli amministratori, unitamente alla copia del loro passaporto e di un documento attestante l’indirizzo di residenza. Tali documenti devono essere forniti entro due giorni lavorativi dalla firma del Moa ed il depositario deve comunicare l’approvazione o meno degli stessi entro i successivi due giorni lavorativi, con la previsione che ove gli stessi non siano stati approvati entro otto giorni lavorativi il Moa si deve intendere risolto. Tale clausola prevede che, ove tali documenti non vengano forniti ovvero non siano stati approvati, il depositario non è tenuto a fornire le proprie coordinate bancarie né è tenuto a ricevere il deposito e/o trasferire fondi. È inoltre previsto che, laddove nonostante l’approvazione da parte del depositario, risulti che la banca del depositario rifiuti di ricevere il deposito da parte dell’acquirente, il depositario ne deve dare comunicazione alle parti ed in tal caso il depositario può utilizzare un’altra banca presso la quale intrattiene un conto corrente ovvero le parti possono nominare un nuovo depositario entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento della citata comunicazione, e che in mancanza il Moa si deve intendere risolto senza che le parti possano far valere pretese reciprocamente.

La nuova Clausola 40 è sicuramente opportuna al fine di garantire il pieno rispetto della normativa in tema di adeguata verifica e di antiriciclaggio, anche in considerazione delle verifiche sempre più stringenti imposte alle banche da parte delle autorità nazionali e sovranazionali. Una ulteriore modifica riguarda la Clausola 29 (Cancellation) che oggi prevede espressamente che, nel caso in cui l’acquirente rifiuti lo yacht ai sensi della Clausola 26 o della Clausola 27, i costi del carburante impiegato durante le prove di funzionalità in occasione della ispezione a secco (Condition Survey) e della movimentazione dello yacht da e verso il punto di alaggio saranno detratte dal deposito (unitamente al costo di specifiche richieste in relazione alle prove in mare ed ai costi dell’ispezione a secco, salvo che gli stessi non siano stati pagati direttamente dall’acquirente) prima che il deposito sia restituito all’acquirente. Ultima modifica degna di nota è quella introdotta nella Clausola 42 (Assignment) laddove viene chiarito che l’eventuale cessionario del Moa da parte dell’acquirente, da questi nominato per l’acquisto dello yacht, deve far capo al medesimo beneficiario economico dell’acquirente originario o, se persona fisica, all’acquirente originario e la cessione deve essere comunicata al venditore non oltre sette giorni prima della data di perfezionamento della vendita. Viene altresì chiarito che la cessione è in ogni caso condizionata alla fornitura edalla approvazione dei documenti del cessionario di cui alla Clausola 40 ai fini del rispetto della normativa di adeguata verifica e antiriciclaggio (Know Your Client – KYC).

(La nuova versione del MYBA Memorandum of Agreement – Barchemagazine.com – Marzo 2024)