La nuova versione del MYBA Memorandum of Agreement

Proseguiamo in questo numero l’analisi delle modifiche più importanti introdotte nel 2021 al MOA – Parte Seconda

by Federico Santini* – photo by Guillaume Plisson

Abbiamo già riferito nel numero precedente dell’introduzione della garanzia da parte del venditore in merito allo status Iva dello yacht. Una seconda significativa modifica riguarda la Clausola 16 (Inventory) relativa all’inventario, ossia all’elenco delle attrezzature, beni e parti di ricambio incluse nella vendita, e che quindi devono essere consegnate a bordo al momento dellaconsegna dello yacht. Nella precedente versione del contratto le parti avevano 7 giorni dalla firma del Moa per concordare l’inventario, mentre nella nuova versione l’inventario deve essere concordato e sottoscritto dalle parti unitamente al Moa, del quale diventa un allegato. Tale modifica risulta certamente opportuna per evitare contestazioni successive, piuttosto frequenti nella pratica, in merito all’assenza a bordo di beni visionati dall’acquirente durante la prima visita a bordo.

LA CLAUSOLA 25 DISCIPLINA IL DEPOSITO CHE L’ACQUIRENTE
DEVE EFFETTUARE DOPO LA FIRMA DEL MOA SUL CONTO CORRENTE DEL DEPOSITARIO.

Altra modifica riguarda la Clausola 17 (Sea trial/condition survey) che è stata integrata con la previsione che né la prova in mare né l’ispezione a secco potranno avere inizio prima che il depositario (Stakeholder) abbia confermato al venditore e all’acquirente l’accredito del Deposito. Anche tale modifica è opportuna – spesso veniva comunque inserita nelle condizioni speciali o in un separato addendum – soprattutto nei casi in cui la data di completamento della prova in mare e dell’ispezione a secco di cui alla Clausola (9) è molto ravvicinata rispetto alla firma del Moa, in modo tale che il venditore sia garantito per eventuali danni imputabili ad azioni dell’acquirente che lo yacht possa eventualmente subire in mare o a secco ovvero per le spese a carico dell’acquirente. Strettamente connesse sono le modifiche della Clausola 25 (Deposit) che appunto disciplina il deposito che l’acquirente deve effettuare dopo la firma del Moa sul conto corrente del Depositario.

In primo luogo, è stato eliminato il riferimento al 10% del prezzo, per cui le parti negozieranno l’entità del deposito al pari di ogni altro termine commerciale. In secondo luogo, è stato introdotto l’impegno del Depositario di informare l’acquirente ed il venditore dell’accredito del Deposito. In terzo luogo, è stato mantenuto il termine di quattro giorni lavorativi entro il quale il deposito deve essere versato dall’acquirente ma è stata aggiunta la condizione del preventivo adempimento da parte dell’acquirente e del venditore di fornire al Depositario la documentazione antiriciclaggio di cui alla Clausola 40 – una nuova clausola di cui si dirà in seguito – necessaria affinché il Depositario possa legalmente ricevere i fondi. Importanti modifiche sono state poi inserite alla Clausola 27 (Condition Survey) che disciplina le modalità di esecuzione dell’ispezione a secco e le modalità e termini di denuncia degli eventuali difetti emersi in occasione della stessa, ai fini dell’eventuale richiesta di eliminazione degli stessi ovvero di riduzione di prezzo ovvero ai fini dell’eventuale rifiuto dello yacht. 

photo by Guillaume Plisson for Imperial

La Clausola 27 disciplina le modalità di esecuzione dell’ispezione a secco e le modalità e termini di denuncia degli eventuali difetti emersi in occasione della stessa.

Innanzitutto, la nuova formulazione chiarisce la definizione di “Difetto” rilevante, prevedendo che deve trattarsi di difetto (i) non dichiarato dal venditore per iscritto prima della firma del Moa (e quindi accettato dall’acquirente) e (ii) tale, a giudizio del perito incaricato dall’acquirente, da rendere lo yacht inidoneo alla navigazione e/o da pregiudicare l’integrità operativa dello yacht o dei suoi impianti o macchinari. In secondo luogo, la nuova clausola richiede che gli eventuali difetti rilevati devono essere certificati per iscritto dal perito in apposita dichiarazione (“Surveyor’s Statement”) che dovrà essere allegata all’eventuale comunicazione dell’acquirente contenente la richiesta di eliminazione degli stessi ovvero di riduzione di prezzo ovvero, a seconda dei casi, contenente il rifiuto dello yacht. In terzo luogo viene introdotta espressamente la facoltà dell’acquirente, sempre a condizione che sia già stato eseguito il Deposito, di incaricare un professionista per prelevare ed analizzare campioni di olio dai motori principali e dai generatori dello yacht alla presenza del comandante e/o del direttore di macchina. Si tratta di una prassi già di fatto applicata ed ora espressamente prevista come parte dell’ispezione a secco. Completeremo l’analisi delle principali modifiche introdotte nel Moa nel prossimo numero.