Vediamo i punti principali che caratterizzano la nuova versione del MYBA Memorandum of Agreement – Parte Prima
by Federico Santini*
Il Myba Memorandum of Agreement (noto anche come “Moa”) è il modulo contrattuale approvato dal Myba (Mediterranean Yacht Brokers Association) e più comunemente utilizzato a livello internazionale per la compravendita di yacht usati. Si tratta di un contratto standard disciplinato dalla legge inglese, che si compone di una prima parte, corrispondente alle prime due pagine, da compilare con la descrizione dello yacht e con le condizioni particolari di vendita che sono frutto di negoziazione tra le parti, e di una seconda parte composta da clausole standard che disciplinano i diritti e gli obblighi del venditore, i diritti e gli obblighi dell’acquirente ed infine le condizioni generali di vendita. In quanto ampiamente utilizzato da moltissimi anni e rispettato da broker ed avvocati, il Moa è da molti anni uno strumento essenziale nelle compravendite di yacht usati.
IL MEMORANDUM OF AGREEMENT È DA MOLTI ANNI
UNO STRUMENTO ESSENZIALE NELLE COMPRAVENDITE
DI YACHT USATI.
Non tutti sanno tuttavia che nel 2021 è stata lanciata una nuova versione del Moa. Si tratta di un aggiornamento del modello in uso dal 2008 con l’obiettivo da un lato di renderlo maggiormente conforme all’attuale prassi del mercato ed ai cambiamenti intervenuti nei regolamenti, e dall’altro di prevenire una serie di aspetti contrattuali suscettibili nella pratica di controversia tra le parti. Tuttavia, a distanza di quasi due anni dall’introduzione del E-Moa 2021, si continua ad utilizzare prevalentemente la precedente versione del contratto, e ciò è indubbiamente dovuto al fatto che la nuova versione è elettronica e può essere compilata ed utilizzata solo dai broker iscritti al Myba. Sono quindi, almeno per ora, esclusi dall’accesso a tale documento i broker non iscritti all’associazione e soprattutto gli avvocati che, normalmente intervengono per assistere le parti nella stesura del Moa e dei relativi addenda.
La scelta di non consentire ai legali di predisporre direttamente il contratto e di poter scambiare le bozze prima della firma, se non attraverso il costante intervento sul testo del broker, ha rappresentato inevitabilmente un importante ostacolo alla diffusione della nuova versione ed alla applicazione nella pratica delle modifiche introdotte. È quindi auspicabile che il Myba approvi un ampliamento della platea degli utenti che possono avere accesso all’E-Moa 2021, aggiungendo sicuramente gli avvocati marittimisti attivi nel settore dello yachting. Tale esigenza è stata già più volte espressa da molti studi legali tra i più affermati a livello internazionale ed è certamente condivisibile in quanto le modifiche apportate sono di indubbia utilità e opportunità alla luce dell’esperienza e della prassi del mercato. Iniziamo quindi l’esame di tali modifiche che proseguiremo nel prossimo numero.
Una prima modifica, ed anche la più significativa, riguarda la Clausola 15 (Seller’s Warranty) che è stata estesa sotto un duplice profilo, rispetto alla versione precedente che prevedeva solo la garanzia circa la proprietà dello yacht in capo al venditore e circa l’assenza di ipoteche, pesi e debiti. Da un lato, è stata inserita una garanzia specifica circa l’assenza di responsabilità per il pagamento dell’Iva sullo yacht fino alla data del perfezionamento della vendita in relazione allo status Iva dello yacht che, infatti, deve essere dichiarato nella nuova casella (L) Eu Vat Status, introdotta nella prima pagina del Moa. Dall’altro lato, è stata inserita una specifica garanzia circa l’assenza di debiti e/o responsabilità derivanti da precedenti contratti di noleggio operante nel caso di yacht commerciale, utilizzo che infatti deve ora essere dichiarato nella nuova casella (K) Pleasure or Commercial Yacht, introdotta nella prima pagina del Moa.
Di particolare rilevanza è l’introduzione della garanzia relativa all’Iva, in quanto trattasi di un cambiamento assoluto di prospettiva con evidenti conseguenze in termini di responsabilità. Infatti, nel regime precedente, il venditore non prestava alcuna garanzia e l’acquirente aveva l’onere di verificare la corretta applicazione da parte del venditore della normativa Iva comunitaria prima della firma del Moa e/o del completamento della vendita, senza possibilità di rivalersi nei confronti del venditore in caso di successive contestazioni da parte delle autorità fiscali. Continueremo l’analisi delle modifiche introdotte nel Moa nei prossimi numeri.
(La nuova versione del memorandum – Barchemagazine.com – Gennaio 2024)











