Il noleggio occasionale

Con l’approssimarsi della stagione estiva si ripropone sempre un tema di grande interesse per gli armatori diportisti che intendono noleggiare in via occasionale il proprio yacht

by Berardo Lanci* – photo by ©Guillaume Plisson

Noleggiare, in via occasionale, il proprio yacht è una circostanza che si può verificare nelle ipotesi in cui l’armatore si trovi nella condizione di non uso temporaneo del proprio yacht ovvero intenda, seppur al di fuori dell’esercizio dell’impresa, utilizzare occasionalmente la propria unità da diporto per scopi di lucro.

In Italia il noleggio occasionale è ammesso a livello regolamentare dall’art. 49-bis del Codice della Nautica da Diporto, che prevede che il proprietario persona fisica o società, non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri nazionali può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio del proprio yacht senza che ciò – rispettando determinate condizioni – rappresenti uso commerciale.

L’armatore che effettua il noleggio occasionale può optare per un regime di tassazione di favore dei proventi derivanti dal noleggio medesimo.

In ipotesi di noleggio occasionale delle unità da diporto, il comando e la condotta dell’imbarcazione possono essere assunti dall’armatore, dall’utilizzatore ovvero da altro personale, ferma restando la necessità di possedere la tipologia di patente nautica richiesta per la specifica situazione. Tale disposizione, introdotta nel 2011 con l’intento di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, prevede peraltro la possibilità per l’armatore diportista di beneficiare di un regime di tassazione di favore, opzionale rispetto al regime di tassazione ordinario. Infatti, i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento. Il provento assoggettabile a tassazione è pari all’importo lordo percepito, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata, in conformità con quanto previsto dalla Risoluzione 23 aprile 2014 n. 43/E, entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quindi, entro il 30 giugno successivo all’anno di riferimento. La percezione del provento derivante dal noleggio occasionale delle unità da diporto deve essere indicata nella specifica sezione della dichiarazione dei redditi relativa all’imposizione sostitutiva, secondo le modalità stabilite annualmente dai relativi decreti di approvazione dei modelli dichiarativi.

Prima dell’inizio del periodo di noleggio occasionale, l’armatore è tenuto a effettuare specifiche comunicazioni agli uffici competenti.

A livello procedurale, l’effettuazione del noleggio occasionale, come disciplinato dalla norma in commento, è subordinata alla comunicazione inviata in via preventiva all’Agenzia delle Entrate, alla Capitaneria di Porto e, ove sia previsto l’impiego di personale, all’Inps e all’Inail, mediante l’utilizzo dello specifico modello approvato con Decreto 26 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È peraltro espressamente previsto che il contratto di noleggio e le menzionate comunicazioni, complete delle relative ricevute di trasmissione, siano tenuti a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto durante il noleggio, a disposizione delle autorità di controllo, nonché siano conservati fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi.

(Il noleggio occasionale – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Giugno 2025)