L’ammissione temporanea delle unità da diporto adibite ad uso privato in base alla circolare dell’Agenzia italiana delle Dogane e dei Monopoli
by Berardo Lanci*
L’emanazione della Circolare n. 8 del 10 aprile 2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata l’occasione per ripercorrere i chiarimenti resi dall’amministrazione finanziaria in materia di ammissione temporanea di yacht adibiti ad uso privato e riepilogare le regole principali che rappresentano questo istituto. In particolare, per mezzo del regime di ammissione temporanea, i mezzi di trasporto – ivi incluse le unità da diporto adibite ad uso privato – immatricolati al di fuori del territorio doganale UE, al ricorrere di determinate condizioni, sono ammessi ad accedere nel territorio dell’Unione Europea comprese le sue acque territoriali in esonero totale dai dazi doganali e dall’IVA e senza obbligo di presentare la dichiarazione doganale e rilasciare alcuna cauzione a garanzia.
Gli yacht ammessi a godere del regime di ammissione temporanea possono liberamente navigare nelle acque unionali, in esonero totale dai dazi doganali e dall’IVA.
Affinché l’unità da diporto adibita a uso privato possa beneficiare del regime di ammissione temporanea, devono essere soddisfatte alcune condizioni, quali, (i) l’immatricolazione fuori dal territorio doganale unionale a nome di un soggetto (persona fisica o giuridica) stabilito fuori da tale territorio, ovvero, in caso di non immatricolazione, di proprietà di un soggetto stabilito fuori da detto territorio; (ii) l’utilizzo da parte di persone residenti fuori dal territorio doganale unionale, fatti salvi specifici casi di esclusione. È stato peraltro chiarito che il vincolo a detto regime è ammesso a prescindere dal fatto che lo yacht sia funzionante o necessiti di manutenzione o riparazione e, quindi, anche se un’unità da diporto viene trasferita via terra da un confine nazionale ad un altro luogo nel territorio unionale, utilizzando un altro mezzo di trasporto.
Uno dei principali fattori della ammissione temporanea è peraltro rappresentato dall’elemento temporale della permanenza dello yacht nelle acque unionali. In particolare, il regime è ammesso per un periodo massimo di 18 mesi (cosiddetto “termine di appuramento”), prima dello scadere del quale lo yacht deve essere trasferito fuori dalle acque territoriali della Unione Europea. In alternativa, deve essere applicato un diverso regime doganale, oppure deve essere chiesta l’importazione definitiva con pagamento dei diritti doganali e dell’IVA. Altrimenti, si determina una fattispecie di contrabbando penalmente sanzionabile.
Gli yacht possono beneficiare anche più volte del regime di ammissione temporanea.
Il termine di appuramento, in determinati specifici casi, può essere peraltro prolungato. In particolare, a seguito delle modifiche intervenute nel 2016, è previsto che, in circostanze eccezionali e dietro richiesta motivata, le autorità doganali possano concedere una proroga della durata dei termini di ammissione temporanea per un periodo di tempo ragionevole. Data la rilevanza dell’elemento temporale, è evidente l’importanza di avere certezza della data di inizio del regime. A tal riguardo, l’ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’UE ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, da solo sufficiente a vincolare il bene al regime di ammissione temporanea. Peraltro, la decisione di optare per la dichiarazione verbale di vincolo al regime, che si effettua presentando un apposito formulario, risulta utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento. Disposizioni specifiche sono poi previste per il caso in cui durante il regime di ammissione temporanea, lo yacht sia sottoposto ad una delle diverse forme possibili di lavorazioni per riparazione o manutenzione. Di questo parleremo in uno degli articoli di prossima pubblicazione.
L’ammissione temporanea – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Luglio 2025)












