Il charter nautico

L’Italia è certamente una delle mete di maggiore attrazione per il turismo nautico e diverse sono le implicazioni fiscali connesse con lo svolgimento dell’attività di charter nautico da parte degli operatori del settore

by Berardo Lanci*

Innanzitutto, va detto che le prestazioni di charter sono soggette ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%. Peraltro – e forse ancor prima – è importante chiarire che non necessariamente la navigazione nelle acque italiane in forza di un contratto di charter comporta l’applicazione dell’IVA in Italia. Infatti, sulla base dell’art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA si considera effettuata in Italia – con applicazione, quindi, dell’IVA italiana – l’attività di charter nautico nelle ipotesi in cui l’unità da diporto (i) è messa a disposizione del cliente nel territorio dello Stato e sempre che sia utilizzata nelle acque comunitarie oppure (ii) è messa a disposizione del cliente al di fuori del territorio unionale ed è utilizzata nel territorio dello Stato.

Per contratti di charter nautico si intendono quelli che la normativa IVA definisce a breve termine ovvero con possesso o uso ininterrotto dell’unità da diporto per un periodo non superiore a 90 giorni.

Pertanto, provando ad esemplificare, se un contratto di charter prevede la messa a disposizione di una unità da diporto in Spagna per poi arrivare fino in Italia, la relativa prestazione non avrà rilevanza ai fini IVA in Italia. Nella diversa ipotesi in cui, invece, l’unità da diporto è messa a disposizione in Italia e si decide di trascorrere parte del periodo di durata del contratto nelle acque francesi, l’intera prestazione di charter sarà rilevante ai fini IVA in Italia. Diversamente, qualora un contratto di charter preveda la messa a disposizione della unità da diporto in un Paese non comunitario e parte della navigazione venga effettuata nelle acque italiane, sarà applicabile l’IVA italiana limitatamente a quest’ultima frazione di navigazione.

A questi fini nessuna rilevanza assume la bandiera della unità da diporto interessata dal contratto di charter ovvero il Paese in cui è stabilito il prestatore dell’attività di charter. A quest’ultimo proposito è comunque importante precisare che detto prestatore, qualora si tratti di un imprenditore non italiano, deve dotarsi di partita IVA ai fini della eventuale applicazione dell’IVA alle ipotesi di cui al sopra menzionato art. 7-quater (fatto salvo il caso in cui il cliente sia un operatore IVA stabilito in Italia, il quale provvederà ad applicare l’IVA mediante il sistema del cosiddetto reverse charge). In particolare, qualora l’operatore sia un soggetto europeo può ottenere la partita IVA identificandosi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. sopra citato ovvero nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 del medesimo D.P.R. 

Il charter nautico assume un rilievo particolare anche ai fini delle imposte dirette nell’ipotesi in cui l’organizzazione imprenditoriale dell’operatore straniero determini l’esistenza in Italia di una propria stabile organizzazione.

Qualora invece si tratti di un operatore extraeuropeo, questi può ottenere un numero di partita IVA esclusivamente nominando un rappresentante fiscale in Italia, con l’ulteriore obbligo – introdotto dal comma 7-quater dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, già oggetto di commento in una nostra precedente pubblicazione – di prestazione di una idonea garanzia. In questo modo, l’operatore IVA potrà anche detrarre l’IVA italiana eventualmente applicata sugli acquisti effettuati nell’esercizio della propria impresa. In merito poi alle modalità di individuazione del luogo di utilizzo dell’unità da diporto all’interno o all’esterno delle acque unionali e del tempo in cui l’utilizzo si è protratto nelle acque nazionali, unionali ovvero extra unionali, il Provvedimento Agenzia Entrate 29 ottobre 2020, n. 341339, ha stabilito una serie di criteri utilizzabili dalle parti coinvolte sia ai fini della determinazione della misura del corrispettivo da assoggettare ad IVA italiana sia nell’ambito di possibili interlocuzioni con gli organi dell’amministrazione finanziaria a cui deve essere dimostrata la correttezza del proprio operato da un punto
di vista fiscale.

La presente disamina non può concludersi senza una ulteriore riflessione circa la possibilità che l’operatore straniero si veda accertare l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione mediante la quale svolge l’attività di charter, con conseguente assoggettamento a tassazione in Italia dei redditi derivanti da detta attività. Spesso il problema non si pone in quanto il periodo di permanenza in Italia dell’operatore non supera il termine mimino di 3 mesi stabilito dalla normativa interna di riferimento (art. 162 del Testo unico delle imposte sui redditi), spesso peraltro esteso dalle previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Non si può comunque escludere che il problema possa in teoria porsi e, quindi, una specifica analisi andrebbe all’uopo effettuata soprattutto da parte di chi supera detto termine di permanenza oppure nelle ipotesi in cui l’operatore abbia una sede fissa in Italia mediante la quale effettua attività di promozione e sottoscrive i contratti di charter con nuovi clienti.

(Il charter nautico – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Agosto 2025)