La tassazione del charter

Il charter nautico nei mari italiani suscita sempre un grande interesse sia per la bellezza e l’importanza delle nostre coste sia per la professionalità degli operatori che offrono questi servizi

by Berardo Lanci*

Lo svolgimento dei servizi di charter da parte degli operatori del settore comporta dover prestare la massima attenzione anche ad alcune questioni peculiari inerenti la tassazione ed i possibili contraolli da parte dell’amministrazione finanziaria. Controlli che, è evidente a tutti, nei mesi estivi sono intensificati anche mediante l’accostamento degli yacht e l’accesso a bordo degli stessi da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria.

Innanzitutto, va chiarito che l’attività di charter può essere eseguita mediante l’utilizzo di yacht, a prescindere dalla loro bandiera, che non influisce nemmeno sul regime fiscale dell’acquisto dello yacht e della relativa attività di charter. Unica avvertenza in merito alla bandiera estera attiene all’obbligo, in capo al soggetto interessato allo svolgimento di detta attività nelle acque italiane, di presentare la relativa domanda all’autorità marittima competente. Una volta vistata dall’autorità marittima, una copia timbrata della domanda deve essere tenuta a bordo, disponibile per eventuali controlli.

L’IVA in Italia non è dovuta nelle ipotesi in cui il charter inizia in un paese comunitario.

Nell’ipotesi in cui lo yacht sia non comunitario, è necessario accedere al regime di ammissione temporanea, con le peculiarità tipiche del regime applicabile agli yacht destinati ad attività commerciale. Fermo restando comunque l’obbligo di importazione definitiva nell’ipotesi in cui lo yacht in argomento sia utilizzato esclusivamente per attività di charter nelle acque italiane. L’attenzione al rispetto di queste regole è di rilevante importanza stante il fatto che la loro violazione espone non solo al rischio del pagamento di imposte e sanzioni ma anche alla violazione delle norme di carattere penale in materia di contrabbando.

I controlli dell’amministrazione finanziaria in relazione al charter nautico si concentrano maggiormente sulla corretta applicazione dell’IVA, con particolare riferimento a quella dovuta dai soggetti non comunitari, al regime di ammissione temporanea dello yacht e alle eventuali distorsioni connesse con l’attività di charter prestata nei confronti dell’UBO. 

Oggetto di controllo sono poi le modalità di applicazione dell’IVA in Italia e i connessi obblighi. Facendo qui rinvio alle più approfondite disamine effettuate nei precedenti articoli sull’argomento, si ricorda che nella maggior parte dei casi l’IVA è dovuta in Italia quando il charter inizia in Italia ovvero quando inizia fuori dalla comunità, ma il servizio è in parte svolto nelle acque italiane. In questi casi, il soggetto estero è obbligato ad aprire una partita IVA italiana ai fini dell’applicazione dell’imposta e, se il soggetto è non comunitario, è tenuto anche al rilascio di una garanzia per il corretto assolvimento dell’IVA. In ipotesi di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria è quindi necessario essere in grado sia di dimostrare il luogo di partenza del charter (per esempio, mediante il contratto di charter e la documentazione del porto di partenza) sia la corretta applicazione dell’IVA italiana, nei termini sopra ricordati.

Sono diverse le ipotesi in cui può essere contestata l’interposizione fittizia della società di charter.

Ulteriore aspetto da considerare con riferimento al charter nautico attiene all’attenzione che gli organi dell’amministrazione finanziaria pongono nell’analizzare possibili distorsioni connesse con l’utilizzo dello yacht da parte della persona fisica proprietaria, di fatto, dello yacht medesimo (UBO). Infatti, sono diverse le ipotesi in cui può essere contestata l’interposizione fittizia della società di charter. Questo comporta il disconoscimento di tutti i vantaggi fiscali connessi con l’acquisto dello yacht da parte della società di charter rispetto a quanto sarebbe accaduto nel caso in cui lo yacht fosse stato acquistato direttamente dall’UBO (come, per esempio, la non detraibilità dell’IVA applicata all’acquisto o alla manutenzione dello yacht). Al riguardo, la prassi e la giurisprudenza hanno fissato dei principi utili per capire se sia possibile ravvedere una ipotesi di interposizione e fra questi si citano i seguenti: (i) la società di charter deve essere in grado di dimostrare di svolgere un’attività economica effettivamente rivolta al pubblico e quindi, per esempio, avere diversi clienti estranei rispetto all’UBO e comunque avere effettato più preventivi a diversi clienti, almeno potenziali, e svolgere attività di promozione, pubblicità e marketing; (ii) l’eventuale prestazione di charter nei confronti dell’UBO, oltre a non essere esclusiva, deve non essere prevalente rispetto a quella effettuata nei confronti di soggetti terzi; ed al riguardo si precisa che la prevalenza può essere misurata sia in termini di giorni di utilizzo dello yacht sia in termini di ricavi conseguiti da detta attività di charter; (iii) il prezzo applicato all’UBO deve essere di mercato e comunque in linea con quello applicato ad altri clienti.

In relazione agli aspetti sopra evidenziati e stante la peculiarità del regime di imposizione del mondo della nautica di diporto in generale e dell’attività di charter in particolare, si consiglia che gli operatori si affidino alla specializzazione dei professionisti del settore e, comunque, curino con massimo grado di dettaglio ogni aspetto attinente i diversi regimi di tassazione interessati.

(La tassazione del charter – Barchemagazine.com – Tratto da da Barche, Settembre 2025)