Trattiamo le criticità relative alla definizione dell’aliquota Iva sui contratti di leasing stipulati da armatori privati
by Berardo Lanci*
Già più volte abbiamo affrontato il tema del trattamento IVA dei contratti di leasing stipulati da armatori privati (cosiddette operazioni B2C), la cui normativa di riferimento, che regola più in generale i contratti di locazione non a breve termine di unità da diporto nei confronti di soggetti privati, è contenuta nell’art. 7sexies, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 633/1972, e nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 341339/2020 e n. 151377/2021. Sulla base di queste disposizioni e al soddisfacimento di determinate condizioni, ivi inclusi il fatto che l’imbarcazione sia messa a disposizione in Italia, ai contratti di leasing è applicata l’IVA italiana nella misura in cui l’unità da diporto sia utilizzata nelle acque comunitarie.
La recente Risposta n. 159 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento e, tra l’altro, sul concetto di utilizzo dell’unità al di fuori delle acque comunitarie. In particolare, nell’ambito di un breve excursus della normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la normativa italiana è stata adottata in applicazione della facoltà di cui all’art. 59 bis della Direttiva 2006/112/CE di spostare il luogo di imposizione al di fuori dell’Unione Europea qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi avvengano al di fuori della stessa Unione, in deroga all’art. 56 della medesima direttiva IVA che individua il luogo del servizio di locazione in quello in cui l’imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario.
Nel documento di prassi qui in commento (cfr. risposta al quesito n. 2) l’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini della non rilevanza dell’IVA in Italia è necessario, con riferimento ad una imbarcazione fuoriuscita dalle acque territoriali ed abitualmente ormeggiata in un porto extraunionale, che “il contribuente provi di aver compiuto, nell’arco della medesima settimana, due spostamenti in acque internazionali”. Questa posizione, che avrebbe dovuto aiutare a chiarire alcune criticità emerse in sede interpretativa, ha in realtà creato ancora più confusione. Per ben comprendere la confusione creata dalla prassi è necessario innanzitutto ricordare che il citato Provvedimento n. 341339 aveva stabilito che per utilizzo dell’unità da diporto “si intendono le settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici”.
Questa definizione faceva – e fa – innegabile riferimento ai periodi di utilizzo e di navigazione effettivi dell’unità da diporto. Sembrava quindi tutto chiaro fino a quando nel 2023, con la Risposta n. 430, l’Agenzia delle Entrate ha voluto estendere in via interpretativa la definizione di utilizzo alla sosta in porto. Si può leggere infatti nel documento di prassi che “nel caso in cui… l’unità sia armata o stazioni, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell’Unione, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura utilizzo nel territorio unionale. Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l’unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. D’altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario ‘per la maggior parte della durata del contratto’ l’imbarcazione sia in ricovero, l’Istante sconterebbe l’IVA (in Italia o all’estero) solo quando l’imbarcazione è in navigazione, pur essendo il canone sempre dovuto per il medesimo importo. Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell’IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l’imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni”.
La Risposta n. 159/2025 in materia di leasing nautico non ha pienamente chiarito la posizione dell’Agenzia delle Entrate, lasciando ancora molto spazio a situazioni equivoche che facilmente si prestano ad interpretazioni errate e, in via prospettica, a possibili contestazioni.
Fermo restando che in via interpretativa l’Agenzia delle Entrate abbia inteso estendere la definizione di utilizzo come stabilita dal Provvedimento sopra citato, è assolutamente pacifico che l’Agenzia delle Entrate abbia agito nell’erronea convinzione che aggiungere settimane di navigazione significasse aggiungere gettito IVA all’erario, come se l’IVA applicabile ai canoni di leasing fosse determinata sommando l’IVA riferibile ad ogni settimana, e dimenticando che invece il Provvedimento stabilisce che l’IVA dovuta sia determinata mediante definizione della percentuale di utilizzo nelle acque comunitarie rispetto all’utilizzo complessivo, dentro e fuori dalle acque comunitarie. A quella interpretazione – che, benché da molti criticata, ha inevitabilmente condizionato le interpretazioni degli operatori del settore – si aggiunge ora la Risposta n. 159 che, ove possibile, ha ulteriormente creato confusione interpretativa. Sembra infatti che l’Agenzia delle Entrate sia voluta tornare sui suoi passi, aderendo al concetto di utilizzo maggiormente aderente alla definizione data dal Provvedimento, ma solo con riguardo all’utilizzo nelle acque extraunionali, che – ribadisce – deve essere “effettivo”. In questo, pare ci si sia dimenticati che lo stesso Provvedimento n. 151377/2021 di approvazione del modello per le dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, indichi espressamente che il quadro A deve essere utilizzato per attestare la percentuale di “effettivo utilizzo” nel territorio dell’Unione Europea delle prestazioni di servizi di locazione da parte degli utilizzatori di imbarcazioni da diporto.
Si è creato un evidente contrasto in merito alla definizione di utilizzo dell’imbarcazione, che rappresenta un criterio indispensabile per la determinazione dell’IVA applicabile ai canoni di leasing.
Ora, se è vero che in diritto ogni parola ha un significato ben specifico, ci si trova nella strana circostanza in cui l’effettivo utilizzo sia differente e abbia un impatto sostanzialmente diverso a seconda che ci si trovi all’interno ed all’esterno della comunità. Tale conclusione è ancora più significativa se si considera che ricorrendo a un esercizio numerico – che qui omettiamo per non annoiare il lettore – si capisce chiaramente come non sia assolutamente chiaro cosa intenda l’Agenzia delle Entrate. Infatti, facendo riferimento a una medesima situazione, il calcolo della percentuale di utilizzo dell’imbarcazione all’interno o al di fuori delle acque comunitarie porterebbe a determinare una percentuale differente a seconda che si utilizzi i criteri di cui alla Risposta n. 430/2023 (che guarda all’utilizzo in acque comunitarie) ovvero alla Risposta n. 159/2025 (che guarda all’utilizzo in acque extracomunitarie).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e delle evidenti posizioni contrastanti – ed inconciliabili – dell’Agenzia delle Entrate, anche in apparente violazione delle disposizioni di riferimento, sono molti i profili a difesa del contribuente in caso di eventuale accertamento, quantomeno per ottenere l’esclusione dalla possibile applicazione di sanzioni. In ogni caso si ritiene che sia assolutamente necessaria l’emanazione di una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate che in maniera organica risolva questi dubbi e metta in grado gli operatori del settore di operare serenamente senza correre il rischio di assumere comportamenti sbagliati indotti da interpretazioni poco chiare e comunque non conciliabili tra loro.
(L’IVA del leasing nautico – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Ottobre 2025)












