Obblighi del sostituto d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio sorto circa l’obbligo in capo all’armatore persona fisica di agire quale sostituto d’imposta

by Berardo Lanci*

Con la Risposta n. 10 del 15 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio sorto sull’obbligo, per l’armatore persona fisica che agisce al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, di agire quale sostituto d’imposta. La questione è stata sollevata con particolare riferimento alle ipotesi in cui detto armatore sia a capo di una struttura organizzata, tale da far presumere la sussistenza della professionalità tipica di chi ricopre il ruolo di sostituto d’imposta nei confronti delle persone da lui dipendenti. Detto dubbio è probabilmente frutto di una possibile confusione tra – da un lato – i rapporti giuridici di dipendenza che legano l’equipaggio e gli armatori e – dall’altro – le connesse obbligazioni tributarie, che però rispondono a esigenze diverse e scattano se sono rispettate certe condizioni. Non per questo, ovviamente, vista la scivolosità di certe questioni, si può negare che sia preferibile avere un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Comunque, procedendo per ordine, bisogna ricordare innanzitutto che, ai fini impositivi, l’art. 64 del DPR n. 600/1973 definisce sostituti d’imposta i soggetti che, per disposizione di legge, sono obbligati “al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili, ed anche a titolo di acconto… [esercitando, n.d.r.] … la rivalsa, se non è diversamente stabilito in modo espresso”. Questo obbligo, quindi, è posto in capo a determinati soggetti individuati per legge, in ragione di specifiche esigenze del legislatore tributario, e senza necessariamente riguardare la situazione giuridica che lega il sostituto al sostituito.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sussistono gli obblighi di sostituto d’imposta nei confronti di armatori persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, escludendone la possibilità anche su opzione dell’armatore stesso.

La norma su cui si fonda il chiarimento fornito dall’Agenzia è contenuta nell’art. 23 del medesimo DPR n. 600/1973 che stabilisce che i seguenti soggetti devono agire quali sostituti d’imposta ai fini delle imposte sui redditi di lavoro dipendente: gli enti e le società di capitali, le società di persone, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore, il condominio e “le persone fisiche che esercitano imprese commerciali … o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni”.

Con il quesito posto all’Agenzia delle Entrate, l’istante pone quindi un dubbio circa il possibile obbligo di agire quale sostituto d’imposta in capo all’armatore di una unità da diporto, in quanto – sebbene persona fisica che agisce al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione – “può avere alle proprie dipendenze un numero elevato di dipendenti (anche oltre 10) che svolgono attività di alta professionalità con una organizzazione paragonabile a quello di una piccola azienda”.

Sebbene l’equipaggio assunto dall’armatore sia organizzato alla stregua di una realtà aziendale, non sorge l’obbligo di effettuazione della ritenuta in capo all’armatore, se agisce al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito il punto ricordando che l’art. 23 citato individua in modo tassativo i soggetti che assumono la veste di sostituto d’imposta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente. Pertanto, l’armatore persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa commerciale non può configurarsi, “su propria opzione”, quale sostituto d’imposta in merito agli emolumenti corrisposti al personale di equipaggio assunto.

È chiaro, quindi, come le situazioni fattuali evidenziate dall’istante, per quanto degne di considerazione, non abbiano indotto l’Agenzia delle Entrate a discostarsi dal dato letterale e, di conseguenza, a ritenere che l’armatore persona fisica, al di fuori dell’attività commerciale, potesse agire quale sostituto d’imposta con riferimento agli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti. Resta quindi esclusivamente in capo a questi ultimi l’obbligazione tributaria di dichiarazione e di versamento delle imposte sui redditi dovute con riferimento all’attività di lavoro dipendente svolta. Peraltro, l’elenco riportato dalla disposizione sopra citata deve evidentemente ritenersi tassativo se non altro perché ai fini obbligatori molte altre disposizioni di legge richiamano genericamente i “soggetti di cui all’art. 23”, demandando a questi ultimi una serie di obblighi e formalità che non sempre – anche, ma non solo, per questioni procedurali – possono essere adempiuti e posti in essere da chi non è obbligato per legge. Un’estensione della categoria dei soggetti obbligati ad agire quali sostituti d’imposta comporterebbe, in aggiunta a quanto detto, un grande rischio di confusione procedurale.

(Obblighi del sostituto d’imposta – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Dicembre 2025)