Il rimborso IVA nel charter

Vediamo quali sono le possibili implicazioni per le società di charter in merito al rimborso Iva

by Berardo Lanci*

In generale, per tutte le imprese assumono grande rilevanza le questioni attinenti alla gestione dell’IVA, ivi comprese le procedure tese al recupero del credito IVA. Sul punto si pone frequentemente un tema in relazione alla modalità di richiesta di rimborso del credito IVA da parte di soggetti stranieri che hanno in Italia una stabile organizzazione.

Nel mondo della nautica, la questione può riguardare in particolare, ma non solo, ovviamente, le società di charter straniere che operano dalla casa madre, ma che, in aggiunta, per le loro esigenze organizzative, hanno ritenuto opportuno aprire una sede in Italia, che costituisce una stabile organizzazione. Si pensi, per esempio, a quelle società che, dalla sede centrale all’estero, gestiscono l’attività di charter, ma poi, mediante la stabile organizzazione in Italia, gestiscono i diversi servizi di manutenzione e cura dell’imbarcazione, ovvero effettuano servizi di accoglienza e gestione delle diverse esigenze dei clienti.

Per tutti questi soggetti si è posto un dubbio sulle modalità di recupero del credito IVA che potrebbe generarsi in Italia a seguito dell’acquisto di beni e servizi effettuato direttamente dalla casa madre straniera. Potrebbero infatti essere due le possibili procedure da seguire alternativamente. Innanzitutto, la casa madre potrebbe accedere alla procedura semplificata di recupero del credito IVA di cui all’articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972, in base alla quale il soggetto straniero comunitario può richiedere telematicamente il rimborso del credito IVA all’amministrazione finanziaria del proprio paese, che poi si interfaccia direttamente con il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate che gestisce la pratica di rimborso. La seconda – e alternativa – procedura prevede che il credito generato in Italia sia di spettanza della stabile organizzazione e, quindi, vada seguita la procedura ordinaria di rimborso del credito IVA dei soggetti stabiliti in Italia, ex articolo 30, comma 2, lett. e), D.P.R. 633/1972.

Attorno a questo tema si è generata un po’ di confusione anche per via di un disallineamento tra la normativa interna e la direttiva comunitaria a cui hanno fatto poi seguito la prassi e la giurisprudenza nazionale ed unionale di riferimento. Bisogna ricordare innanzitutto che l’articolo 17 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti da questi ultimi tramite il meccanismo di inversione contabile, a condizione che l’operazione sia effettuata direttamente dal soggetto non residente senza il tramite di una sua stabile organizzazione in Italia. Pertanto, se c’è l’intervento della stabile organizzazione, l’operazione attiva della casa madre estera è imputabile alla stabile organizzazione stessa, che diventa il debitore della relativa imposta dovuta in Italia, mentre l’operazione passiva deve essere fatturata alla stabile organizzazione in capo alla quale potrebbe idealmente generare il credito IVA da chiedere a rimborso che, in questo caso, dovrebbe avvenire secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 30, comma 2, lett. e), D.P.R. 633/1972.

Il rimborso del credito IVA generato in Italia dalla società di charter segue una procedura diversa a seconda che vi sia o meno l’intervento della stabile organizzazione italiana nelle prestazioni ivi eseguite.

Nell’ipotesi diversa in cui non c’è alcun intervento della stabile organizzazione, l’operazione viene imputata esclusivamente alla casa madre e, pertanto, il rimborso deve avvenire seguendo l’iter semplificato di cui all’articolo 38-bis2 sopra citato. Assume quindi particolare rilevanza l’individuazione dei criteri in base ai quali può ritenersi che la stabile organizzazione intervenga nell’operazione effettuata dalla casa madre. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 33/2025 ricorda quanto previsto dall’articolo 53 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, secondo cui e “se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi … a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”. 

Pertanto, si configura un intervento qualificante ai fini IVA della stabile organizzazione qualora, essendo la stessa caratterizzata da un grado di permanenza sufficiente e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche, è effettivamente intervenuta in una prestazione di servizi o una cessione di beni, utilizzando i propri mezzi per operazioni inerenti all’adempimento della prestazione imponibile. Con la citata risposta n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha superato i precedenti orientamenti ed ha chiarito, in linea con la disciplina comunitaria, che la mera esistenza della stabile organizzazione nel territorio italiano non è idonea a precludere il rimborso semplificato. Per escludere tale modalità di restituzione dell’imposta, è necessario che la stabile organizzazione abbia effettuato direttamente operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia o, quantomeno, abbia partecipato all’attuazione delle operazioni attive poste in essere dalla casa madre.

Le società di charter internazionale dovrebbero fare un’analisi preliminare del ruolo di una eventuale stabile organizzazione al fine di definire sia le modalità di fatturazione attiva e passiva sia, conseguentemente, la procedura di rimborso applicabile.

Applicando quindi questo principio alle strutture internazionali di charter, la soggettività IVA rilevante ai fini di cui qui si discute si trasla sulla stabile organizzazione italiana ogniqualvolta i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati per realizzare, in tutto o in parte, la prestazione di charter effettuata dalla casa madre. Conseguentemente l’eventuale richiesta di rimborso del credito generato in Italia deve seguire l’iter specifico sopra individuato a seconda o meno che il servizio di charter in Italia sia effettuato mediante l’intervento di detta stabile organizzazione. Evidentemente, tutto quanto sopra ha i suoi effetti anche in merito all’individuazione del soggetto nei cui confronti l’operatore italiano deve emettere fattura, e cioè la casa madre o la stabile organizzazione. Per tale ragione, risulta di primaria importanza l’analisi delle questioni sopra indicate da parte di un esperto che qualifichi l’imputabilità o meno dell’attività alla stabile organizzazione e, conseguentemente, delle modalità di fatturazione passiva e di eventuale recupero del credito IVA generato in Italia.

(Il rimborso IVA nel charter – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Gennaio 2026)