Nuove regole

La Legge di Bilancio per l’anno 2026 ha introdotto nuove regole sulle ritenute alla fonte che interessano anche il settore yachting

by Berardo Lanci*

La Legge di Bilancio per l’anno 2026 contiene due disposizioni che introducono l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte in situazioni che interessano anche il settore dello yachting. Si tratta in particolare della previsione dell’obbligo di ritenuta nelle ipotesi di pagamento di provvigioni ai mediatori marittimi e di pagamento di corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessione dei beni effettuate nell’esercizio di imprese.

In relazione al primo caso, si evidenzia che la Legge di Bilancio, modificando l’art. 25-bis del DPR n. 600/1973, ha eliminato dai casi di esonero da ritenuta, tra l’altro, le provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, con il conseguente effetto che, all’atto del pagamento delle provvigioni medesime, è obbligatorio effettuare la ritenuta alla fonte. L’obbligo si applica evidentemente nei casi in cui il committente sia un’impresa o un professionista, rimanendo escluse le ipotesi in cui il committente agisce al di fuori del regime di impresa, arte o professione. Peraltro, è bene sottolineare che la modifica normativa opera automaticamente anche nell’ipotesi in cui le parti coinvolte abbiano previsto contrattualmente l’importo puntuale da pagarsi senza tenere conto dell’obbligo di effettuazione della ritenuta.

La misura della ritenuta, pari all’aliquota IRPEF applicabile al primo scaglione di reddito (attualmente 23%), si applica sulla base imponibile pari rispettivamente al (i) 20% delle provvigioni, se il prestatore si avvale in via continuativa di dipendenti o comunque di terzi (quindi 4,6%), ovvero (ii) 50% delle provvigioni, se il prestatore non si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi (quindi 11,5%). A tal fine, il prestatore deve fornire al committente una specifica dichiarazione dalla quale risulti che si sia avvalso di dipendenti o di terzi.

Le imprese e gli operatori del mondo dello yachting devono valutare se i nuovi obblighi di effettuazione della ritenuta alla fonte si applicano alle operazioni effettuate o alle prestazioni dagli stessi ricevute e, eventualmente, adeguare i sistemi di fatturazione o le procedure interne di effettuazione e di versamento delle ritenute alla fonte.

La nuova disposizione trova applicazione con riferimento alle provvigioni pagate a partire dal 1° marzo 2026 e, quindi – facendo riferimento a principi espressi in precedenza dall’amministrazione finanziaria – si può ritenere che essa produca effetti anche con riferimento alle provvigioni maturate prima della data indicata e pagate successivamente. Un ulteriore punto di interesse riguarda l’ipotesi in cui le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, siano trattenute sull’ammontare delle somme riscosse direttamente dal prestatore: in tal caso, il prestatore è tenuto a rimettere ai committenti l’importo corrispondente alla ritenuta, affinché procedano al relativo versamento e all’adempimento degli ulteriori obblighi fiscali connessi.

Una valutazione specifica merita l’obbligo di effettuare la ritenuta sui pagamenti effettuati nei confronti di soggetti non residenti, sebbene, nelle ipotesi trattate in questo articolo, la ritenuta dovrebbe applicarsi solo nel caso di coinvolgimento della stabile organizzazione italiana, mancando – nei diversi casi – il collegamento con l’attrazione del reddito in Italia.

Di particolare interesse per il settore dello yachting è la riflessione secondo cui il committente, residente in Italia, paghi le provvigioni a un prestatore non residente. Al riguardo, il comma 8 del citato articolo 25-bis dispone che l’obbligo di effettuazione della ritenuta si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, rimanendo quindi escluse da tale adempimento quelle corrisposte ai soggetti non residenti che non operano mediante la stabile organizzazione in Italia.

In aggiunta agli obblighi di ritenuta fin qui esposti e relativi alle ipotesi di pagamento di provvigioni ad agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, la Legge di Bilancio 2026 – modificando l’art. 25 del DPR n. 600/1973 – prevede un’ulteriore ipotesi di applicazione della ritenuta che però non ha applicazione immediata, essendo prevista l’entrata in vigore del relativo obbligo a partire dal 2028 e, comunque, dopo l’emanazione di uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo di ritenuta riguarda tutte le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi poste in essere fra imprese, in tipiche transazioni cosiddette B2B. L’ammontare della ritenuta è pari allo 0,5% del corrispettivo per i pagamenti effettuati nel 2028, incrementata all’1% per i pagamenti effettuati a partire dal 2029.

(Nuove regole – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Marzo 2026)