La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il codice IVA: nelle ipotesi di permuta, la base imponibile è determinata dal valore dei beni e dei servizi che costituiscono oggetto di ciascuna di esse
by Berardo Lanci
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il regime IVA applicabile alle permute di beni e servizi.
In particolare, al fine di superare un rilievo di incompatibilità tra la normativa nazionale e l’articolo 80 della Direttiva IVA, è stato necessario modificare la disposizione di cui all’articolo 13 del codice IVA di cui al D.P.R. n. 633/1972 che, ai fini della fatturazione di un bene o servizio dato in permuta, assumeva, quale base imponibile alla quale applicare l’imposta, il valore normale del medesimo bene o servizio. Infatti, il citato articolo 80 non contempla la permuta tra le ipotesi, che assumono natura tassativa, di applicazione dell’imposta su una base imponibile rappresentata dal valore normale.
Data la rilevanza della questione – anche, ma non solo, in termini di sanzione delle violazioni tributarie – sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, al fine di definire con esattezza che cosa si debba intendere per costi riferibili all’imbarcazione data in permuta, ai fini della relativa determinazione della base imponibile.
Per tale ragione, la Legge di Bilancio 2026 ha modificato la lettera d) del comma 2 dell’articolo 13 del codice IVA, che, nella nuova versione, prevede che, nelle ipotesi di permuta, la base imponibile è rappresentata dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.
Sul punto, peraltro, va ricordato brevemente che, ai sensi dell’Articolo 11 del citato codice IVA, sono intese per permute le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi e che le stesse sono soggette all’IVA separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
Il soggetto che concede in permuta la propria imbarcazione è tenuto a tracciare tutti i costi sostenuti con riferimento al proprio yacht dato in permuta, al fine di determinare la base imponibile IVA.
La modifica legislativa ha evidentemente grande rilevanza anche nella compravendita di yacht, in cui è noto che spesso l’acquisto di una nuova imbarcazione avviene con permuta di altra, solitamente di valore inferiore. Come noto, nelle operazioni permutative fra due soggetti IVA in operazioni cosiddette B2B, ciascuna delle parti è obbligata ad emettere fattura per la cessione dalla stessa effettuata e colui il quale cedeva la propria imbarcazione in permuta a copertura totale o parziale del prezzo da pagare, emetteva fattura con una base imponibile pari al valore normale della propria imbarcazione.
Essendo cambiata la normativa di riferimento, il medesimo soggetto dovrà determinare la base imponibile da indicare in fattura sulla base dell’ammontare complessivo dei costi dallo stesso sostenuti per quella imbarcazione, con tale intendendo non solo l’importo pagato per l’acquisto originario dell’imbarcazione ma anche le spese relative ad acquisti di altri beni e servizi connessi, quali quelle per manutenzione o altri interventi sulla imbarcazione. Peraltro, facendo riferimento a principi unionali di applicazione dell’IVA (causa C-207/23), detta base imponibile dovrebbe essere formata anche dall’ammontare delle componenti di costo non rilevanti ai fini IVA, quali per esempio gli oneri finanziari sostenuti per l’eventuale finanziamento acceso per l’acquisto dell’imbarcazione.
// La Legge di Bilancio 2026 modifica il regime IVA
delle permute di beni e servizi, con un evidente impatto
anche nella compravendita di yacht. //
Per effetto di questa novità normativa, ciascun soggetto IVA che effettua la permuta di una imbarcazione è tenuto a ricostruirne il costo complessivo, comprensivo di tutti gli oneri ad esso riferibili. Tale adempimento comporta probabilmente che i soggetti interessati adottino un impianto contabile specifico che tenga traccia di tutti i costi riferibili a detta imbarcazione e non solo, come solitamente accade, gli oneri accessori di diretta imputazione, che si aggiungono al valore contabile del bene.
La novità legislativa trova ovviamente applicazione anche alle operazioni permutative intercorse tra un soggetto IVA e un privato, in quelle cosiddette B2C. In questo caso, ovviamente sarà imponibile IVA, con gli effetti sopra commentati, la sola cessione realizzata dal soggetto IVA e non quella posta in essere dal privato.
(VAT on trade-ins – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Aprile 2026)











