Taxation of crew members

Con l’approssimarsi dell’estate e l’entrata nel vivo della stagione dello yachting, tornano di grande attualità le discussioni su tematiche che coinvolgono il mondo dello yachting e, fra queste, il regime di tassazione dei marittimi imbarcati resta sempre un hot topic

by Berardo Lanci*

     Ci si appresta alla prossima stagione, arricchiti da un importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate che, con la Risposta all’interpello n. 10 del 20 gennaio 2026, è tornata sul tema del reddito esente dei marittimi imbarcati.

     Anche noi abbiamo già avuto modo di commentare questo regime fiscale e riteniamo opportuno tornare sull’argomento, precisando l’importanza dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto, preme ricordare che per i marittimi fiscalmente residenti in Italia ed imbarcati su yacht battenti bandiera estera è previsto un regime di esenzione dalla tassazione in Italia dei relativi redditi. In particolare, è escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

Il compenso percepito dai marittimi imbarcati su yacht battenti bandiera estera non costituisce reddito imponibile in Italia al ricorrere delle condizioni descritte nel corpo dell’articolo e, pertanto, non sussistono, con riferimento allo stesso, obbligazioni formali a carico dei contribuenti interessati, ferma restando l’opportunità che gli stessi conservino tutta la documentazione utile a dimostrare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione del regime di favore.

Imperial ©Guillaume Plisson.

      Questa previsione normativa, di cui all’art. 5 della Legge n. 88/2001 risponde all’esigenza di garantire anche ai marittimi – esclusi dal cosiddetto regime delle retribuzioni convenzionali – una tassazione più favorevole sul reddito di lavoro relativo all’attività svolta all’estero. Al riguardo, era già stato chiarito in precedenza dall’Agenzia delle Entrate che il regime di favore in commento si applica a prescindere dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa. È, in altre parole, irrilevante che lo yacht navighi principalmente in acque internazionali o comunitarie, ovvero italiane, oppure che stazioni in un porto italiano piuttosto che in un porto estero. 

Con la Risposta all’interpello n. 10/2026 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile anche ai marittimi il principio secondo cui nel computo dei 183 giorni rilevano il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

     Peraltro, con la recente Risposta n. 10/2026, richiamando un principio già chiarito in precedenza (cfr. Risposta n. 134/2020), l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disposizione si applica a condizione che sia rispettato il requisito temporale di “periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi” e ribadito che, facendo la norma riferimento a dodici mesi e non all’anno o periodo d’imposta, la condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando i 183 giorni sono computati a cavallo d’anno non dovendosi necessariamente trattare di 183 giorni ricadenti nello stesso anno solare. Grande rilevanza assume, comunque, la parte della citata Risposta n. 10/2026 in cui viene richiamato il paragrafo n. 1.5.7 della Circolare n. 207/E del 2000, in cui si legge, tra l’altro, che “Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi”.

Il regime di favore si applica a prescindere dal luogo
di prestazione dell’attività lavorativa. È irrilevante che lo yacht navighi principalmente in acque internazionali o comunitarie.

     A parere di chi scrive, il citato richiamo deve essere inteso come un avallo da parte dell’Agenzia delle Entrate all’applicazione di detto principio anche alla disposizione qui in commento, sebbene, nello specifico caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente interpellante sia stato considerato escluso dall’applicazione del regime di favore. Tale conclusione assume particolare rilevanza anche in ragione del fatto che si sono susseguiti nel tempo diversi contenziosi di natura fiscale, nell’ambito dei quali la giurisprudenza costante ha ritenuto applicabile – contrariamente a quanto fatto dall’ufficio accertatore – il principio secondo cui, nel computo dei 183 giorni, rilevano il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. Pertanto, si auspica che i contenziosi fiscali in corso aventi ad oggetto la tematica qui discussa cessino per riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della correttezza del principio applicato dai marittimi imbarcati e già ritenuto condivisibile dalla giurisprudenza di merito.

(Taxation of crew members – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Maggio 2026)