Alcune pronunce emesse di recente da diverse corti tributarie territoriali hanno affermato che la sanzione della confisca, in aggiunta alla sanzione pecuniaria da 2 a 10 volte l’IVA evasa, sia del tutto sproporzionata rispetto alla violazione commessa
by Federico Santini*
In occasione dell’articolo pubblicato nel numero di agosto di quest’anno abbiamo analizzato il regime sanzionatorio previsto in Italia per il caso di contrabbando per violazione della normativa doganale sull’ammissione temporanea (cd. contrabbando extra-ispettivo) di cui si rende responsabile l’armatore di pleasure yacht extra-UE che non rispetti il termine di appuramento di 18 mesi di permanenza nelle acque comunitarie.
LA CORTE HA AFFERMATO CHE UNA SANZIONE CONSISTENTE NELL’OBBLIGO DI PAGARE UNA SOMMA PARI AL 480% DEL TRIBUTO ECCEDA I LIMITI DI QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DOGANALE E NON RISULTI PROPORZIONATA AL TRIBUTO EVASO.
Abbiamo in quella sede infatti chiarito che, in aggiunta alla sanzione pecuniaria che va da un minimo di 2 ad un massimo di 10 volte l’IVA evasa (oltre all’eventuale pena della reclusione fino a 3 anni quando l’IVA evasa superi l’importo di € 100.000), è prevista come sanzione accessoria la confisca obbligatoria dello yacht, per effetto della quale l’armatore perde la proprietà dello yacht che viene acquisito al patrimonio dello Stato per essere successivamente rivenduto all’asta. Nel precedente articolo si sottolineava che, in quanto sanzione accessoria che si va ad aggiungere alla severa sanzione pecuniaria sopra citata e, nei casi più gravi, alla reclusione in carcere, la confisca dello yacht appare eccessiva e non rientrante complessivamente nei ranghi del principio di proporzionalità delle sanzioni, stabilito espressamente sia a livello interno sia comunitario.
Alcune pronunce emesse di recente da diverse corti tributarie territoriali hanno finalmente affermato tale tesi e cioè che la sanzione della confisca, in aggiunta alla sanzione pecuniaria da 2 a 10 volte l’IVA evasa, sia del tutto sproporzionata rispetto alla violazione commessa. Segnaliamo, in particolare, la sentenza n. 94 del 4 luglio 2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia, con la quale – in una ipotesi di contrabbando amministrativo (l’illecito era stato commesso in vigenza della precedente normativa che aveva depenalizzato il contrabbando nel caso in cui l’IVA evasa fosse inferiore a € 50.000) – il provvedimento di confisca è stato annullato per ritenuta violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione e la violazione di legge, in applicazione dell’art. 42 Regolamento U.E. n. 952/2013. Ha affermato la corte che una sanzione consistente nell’obbligo di pagare una somma pari al 480% del tributo ecceda i limiti di quanto necessario per garantire il rispetto della normativa doganale e non risulti proporzionata al tributo evaso.
UNA SENTENZA, EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI IMPERIA, HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA
PER RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
TRA LA SANZIONE E LA VIOLAZIONE DI LEGGE.
Segnaliamo anche, seppure riferita ad ipotesi di contrabbando di un autoveicolo di grossa cilindrata, la sentenza n. 42 del 27 febbraio 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli-V. Giulia Gorizia, con la quale – sempre in una ipotesi di contrabbando amministrativo (l’illecito era stato commesso in vigenza della precedente normativa che aveva depenalizzato il contrabbando nel caso in cui l’IVA evasa fosse inferiore a € 50.000) – il provvedimento di confisca è stato annullato in quanto ritenuto pacificamente eccessivo e sproporzionato rispetto a quanto strettamente necessario per l’attuazione degli interessi dell’amministrazione finanziaria, in una situazione in cui l’autore dell’illecito aveva già versato l’imposta e la sanzione pecuniaria principale.
La pronuncia sicuramente più interessante, per quanto interlocutoria, è rappresentata dall’ordinanza n. 21917 del 21 luglio 2023 pronunciata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, a mezzo della quale i giudici hanno rimesso gli atti al Primo presidente per l’eventuale pronuncia da parte delle Sezioni Unite – che sono il massimo organo giudicante in Italia – in merito alla questione circa la obbligatorietà o meno della confisca doganale penale e amministrativa in relazione alla gravità dell’illecito in termini di danno all’erario e di proporzionalità delle sanzioni in base ai principi comunitari.
Occorre quindi attendere l’esito del procedimento in corso per sapere se le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione saranno effettivamente investite della questione e, in caso positivo, quali principi di diritto affermeranno su questa questione di particolare importanza per le rilevanti implicazioni pratiche che essa assume nello specifico settore degli yacht extra-UE presenti in acque italiane.
In apertura, photo by ©2019 C. Clark – Yachtpics
(La confisca doganale – Barchemagazine.com – Dicembre 2023)












