Le novità del Decreto

Vediamo quali sono le novità del decreto Made in Italy relative alla nautica da diporto

by Federico Santini*

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge n. 206/2023 recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ricomprende il cd. pacchetto nautica 2023. Il “pacchetto”, che consiste in quattro diverse misure di semplificazione, interviene sul testo del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171/2005) ed è il frutto del confronto di Confindustria Nautica con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Una prima modifica riguarda l’art. 58, intitolato “Durata dei procedimenti”, nel quale viene aggiunto il comma 1-ter che riduce da 60 a 7 giorni il termine di conclusione del procedimento amministrativo per l’immatricolazione provvisoria delle unità da diporto. Si tratta di una novità importantissima e da lungo tempo attesa, evidentemente finalizzata a velocizzare la pratica di immatricolazione nei Registri italiani e così rendere più competitiva la bandiera italiana. 

CONFINDUSTRIA NAUTICA HA SVOLTO UN IMPORTANTE LAVORO NEI CONFRONTI DEL LEGISLATORE DEL NOSTRO PAESE CHE HA PORTATO ALL’APPROVAZIONE DEL DECRETO MADE IN ITALY.

Una seconda novità, altrettanto importante, riguarda le modalità di iscrizione nei registri italiani dei natanti da diporto (ossia le unità da diporto di lunghezza pari o inferiore ai dieci metri). Viene infatti semplificato il procedimento per l’iscrizione dei natanti da diporto nell’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN) nel senso che ai sensi del secondo comma dell’art. 27 del D.Lgs n. 171/2005, come modificato dalla L. n. 206/2023, è prevista la possibilità di procedere con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dagli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) mediante la quale è possibile attestare di essere proprietari del natante che si intende iscrivere nel predetto archivio. Questa possibilità dovrebbe agevolare i proprietari di “natanti” che intendono procedere alla registrazione sotto bandiera italiana ma hanno smarrito o non sono in possesso di un formale titolo di proprietà. Da notare come l’iscrizione nell’ATCN non è obbligatoria per i natanti da diporto ma solo facoltativa e produce l’effetto di far assumere al natante lo stesso regime giuridico delle imbarcazioni da diporto, cioè da mero bene mobile (non registrato), soggiace (a seguito di tale iscrizione) alla disciplina dei beni mobili registrati. La diversa qualificazione giuridica ha alcune conseguenze, in particolare in termini di circolazione dei diritti che riguardano il bene, per cui, tra l’altro, la proprietà del natante deve essere provata tramite apposita documentazione ufficiale (es: certificato di proprietà o estratto del Registro Imbarcazioni da Diporto) ed i relativi trasferimenti devono essere trascritti nel Registro.

È stato semplificato il procedimento per l’iscrizione dei natanti da diporto nell’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e sottoscrizione autenticata dagli Sportelli Telematici dell’Automobilista.

Una terza novità, introdotta nel nuovo comma 2-bis dello stesso art. 27, indica la documentazione la cui produzione consente ai soggetti italiani proprietari di natanti da diporto non registrati di navigare nelle acque territoriali degli altri Paesi dell’Unione europea, in particolare di quelli (come la Croazia, la Slovenia e la Grecia) per i quali l’iscrizione al corrispondente pubblico registro risulta invece necessaria anche per le imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 10 metri. In particolare, tale nuova norma consente ai soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, di attestare il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell’unità attraverso la Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI), prevista dall’articolo 13, comma 5, del DPR 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento sul SISTE – Sistema telematico centrale della nautica da diporto), corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata anche in questo caso da uno sportello telematico dell’automobilista.

Il comma 2-bis prevede inoltre che la documentazione debba essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere. La dichiarazione è rilasciata conformemente ad un modello che sarà definito entro la fine di febbraio dal MIT. Infine, l’ultima novità in materia di nautica da diporto contenuta nella Legge n. 206/2023 riguarda l’istituzione di un fondo che verrà dotato per l’anno 2024 di 3 milioni di euro i quali verranno erogati sotto forma di contributi per l’acquisto di motori elettrici e per la contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili, nell’ottica della cosiddetta transizione ecologica con la riduzione delle emissioni inquinanti. A tale fondo verrà data attuazione con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy (Mimit) da adottarsi, di concerto con altri Ministeri, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge sul Made in Italy.

(Le novità del Decreto – Barchemagazine.com – Aprile 2024)