Il noleggio occasionale

Vediamo quali sono le regole per il noleggio occasionale delle unità da diporto e cosa stabilisce il regime fiscale di favore per chi intende noleggiare la propria imbarcazione

by Berardo Lanci*

A volte accade che un armatore diportista si possa trovare nella condizione di non utilizzo temporaneo della propria imbarcazione ovvero che intenda, seppur con i limiti propri dell’estraneità all’esercizio dell’impresa, utilizzare occasionalmente la propria unità da diporto per scopi di lucro. 

Questa situazione può verificarsi, ad esempio, durante periodi in cui l’armatore non ha modo di usare la barca per motivi personali o stagionali, e decide quindi di trarne un guadagno extra tramite il noleggio occasionale.

Il noleggio occasionale natante offre agli armatori una soluzione flessibile per sfruttare la propria imbarcazione quando questa sarebbe altrimenti inattiva, senza entrare nel pieno regime di un’attività commerciale strutturata. 

Tuttavia, è essenziale rispettare le normative previste dalla legge per evitare di trasformare questa attività in una forma di impresa. Vediamo nel dettaglio.

Come funziona il noleggio occasionale?

Il noleggio occasionale è un’opzione prevista per gli armatori che desiderano sfruttare la propria imbarcazione da diporto quando non la utilizzano, senza avviare un’attività commerciale continuativa. Questo tipo di noleggio consente di concedere la barca in locazione per un periodo limitato, mantenendo però il carattere di occasionalità e non trasformandola in una vera e propria impresa. 

Secondo la normativa vigente, gli armatori possono noleggiare l’imbarcazione per un massimo di 42 giorni complessivi all’anno, e i proventi derivanti dall’attività di noleggio sono soggetti a una tassazione sostitutiva del 20%.

Per avviare il noleggio occasionale, l’armatore deve inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, alla Capitaneria di Porto e, se necessario, agli enti previdenziali come l’Inps e l’Inail. Durante l’attività di noleggio, il contratto e le comunicazioni devono essere tenuti a bordo dell’imbarcazione per eventuali controlli da parte delle autorità marittime.

Inoltre, l’armatore ha la facoltà di condurre personalmente l’imbarcazione o può affidare la conduzione a terzi, come uno skipper qualificato, purché in possesso della patente nautica adeguata. Il noleggio occasionale è quindi un’opportunità interessante per gli armatori che desiderano generare reddito dalla propria barca in modo legale e regolamentato, rispettando le limitazioni previste dalla legge.

Noleggio occasionale: normativa di riferimento

A queste e ad altre esigenze affini risponde l’art. 49-bis del Codice della Nautica, che prevede che il proprietario persona fisica o società, non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri nazionali può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della propria imbarcazione senza che ciò – rispettando determinate condizioni – rappresenti uso commerciale della medesima imbarcazione.

I proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento.

Noleggio imbarcazioni da diporto normativa: regime di tassazione di favore

Tale disposizione, introdotta nel 2011, su sollecitazione di Confindustria Nautica, con l’intento di incentivare il turismo nautico, prevede peraltro la possibilità per l’armatore diportista di beneficiare di un regime di tassazione di favore, opzionale rispetto al regime di tassazione ordinario.

Infatti, i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento.

Agenzia delle entrate tassa imbarcazioni: obblighi fiscali e dichiarativi

Il provento assoggettabile a tassazione è pari all’importo lordo percepito, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.

L’imposta sostitutiva è versata, in conformità con quanto previsto dalla Risoluzione 23 aprile 2014 n. 43/E, entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quindi, entro il 30 giugno successivo all’anno di riferimento.

La percezione del provento derivante dal noleggio occasionale delle unità da diporto deve essere indicata nella specifica sezione della dichiarazione dei redditi relativa all’imposizione sostitutiva, secondo le modalità stabilite annualmente dai relativi decreti di approvazione dei modelli dichiarativi.

È espressamente previsto che il contratto di noleggio e le menzionate comunicazioni, complete delle relative ricevute di trasmissione, siano tenuti a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto durante il noleggio, a disposizione delle autorità di controllo, nonché siano conservati fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi.

Noleggio imbarcazioni da diporto: comunicazioni e procedure operative

A livello procedurale, l’effettuazione del noleggio occasionale, come disciplinato dalla norma in commento, è subordinata alla comunicazione inviata in via preventiva all’Agenzia delle Entrate, alla Capitaneria di Porto e, ove sia previsto l’impiego di personale, all’Inps ed all’Inail, mediante l’utilizzo dello specifico modello approvato con Decreto 26 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

È peraltro espressamente previsto che il contratto di noleggio e le menzionate comunicazioni, complete delle relative ricevute di trasmissione, siano tenuti a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto durante il noleggio, a disposizione delle autorità di controllo, nonché siano conservati fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi.

Noleggio occasionale imbarcazioni: conduzione e patente nautica

Infine, si rende opportuno precisare che, in ipotesi di noleggio occasionale delle unità da diporto, il comando e la condotta dell’imbarcazione possono essere assunti dall’armatore, dall’utilizzatore ovvero attraverso l’impiego di altro personale, ferma restando la necessità di possedere la tipologia di patente nautica richiesta per la specifica situazione.

La normativa vigente è chiara su questo punto: chiunque assuma la responsabilità di condurre l’imbarcazione durante il noleggio deve essere in possesso di una patente nautica valida e adeguata alla tipologia e alla lunghezza dell’unità da diporto. Ciò garantisce che il natante sia condotto in sicurezza e in conformità alle leggi marittime italiane.

Inoltre, l’impiego di personale qualificato per il noleggio natanti con conducente aggiunge un ulteriore livello di professionalità all’attività di noleggio occasionale. Questo è particolarmente utile nel caso di imbarcazioni di dimensioni più grandi o complesse, come barche a vela o yacht, dove la conduzione richiede competenze specifiche e una maggiore esperienza. Gli armatori che optano per questa soluzione possono offrire ai loro clienti un servizio di noleggio più completo, mantenendo al contempo la gestione dell’imbarcazione in mani esperte e qualificate. 

In tal modo, il noleggio occasionale imbarcazioni può diventare un’attività lucrativa e sicura, senza compromettere la sicurezza e l’affidabilità del natante.

(Il noleggio occasionale – Barchemagazine.com – Novembre 2022)