L’Agenzia delle Entrate individua i criteri per il conteggio dei periodi di utilizzo dello yacht nel leasing nautico
by Berardo Lanci* – photo by Guillaume Plisson
Facendo preliminarmente richiamo di quanto già scritto in un precedente numero di questa rivista in materia di leasing nautico – ovvero del contratto di locazione di durata superiore a novanta giorni, cosiddetto non a breve termine – in questo articolo si commenta una recente posizione dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella Risposta n. 430/2023. Con questo documento di prassi è stato chiarito il criterio con cui devono essere considerati i periodi di sosta, ai fini della individuazione dell’utilizzo dello yacht all’interno delle acque comunitarie e, quindi, della relativa rilevanza ai fini IVA in Italia, secondo il dettato normativo di cui all’art. 7-sexies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
Conteggio leasing: rilevanza ai fini IVA
Limitandoci al caso oggetto di analisi della Risposta dell’Agenzia delle Entrate qui in commento, sono rilevanti in Italia ai fini dell’applicazione dell’IVA – che, ricordiamo, sconta l’aliquota del 22% – i contratti di leasing nautico sottoscritti da un armatore, utilizzatore diportista, qualora congiuntamente:
- a) lo yacht è effettivamente messo a disposizione nel territorio dello Stato;
- b) la società di leasing è un soggetto passivo stabilito in Italia ai fini IVA;
- c) lo yacht è utilizzato nel territorio dell’UE.
Con riferimento all’ultimo punto c) bisogna peraltro evidenziare che la prestazione di locazione difetta del criterio di territorialità IVA quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, lo yacht è utilizzato in territorio extra-UE.
In altri termini, pur risultando verificati i primi due presupposti, il criterio di territorialità IVA è integrato – e quindi l’IVA è applicata in Italia sui canoni di leasing – nella misura in cui l’utilizzo dello yacht avvenga all’interno dell’Unione europea.
Al riguardo giova poi ricordare che dal novembre 2020 è stato introdotto in Italia un metodo di applicazione dell’IVA ai canoni di leasing che tiene conto dell’effettivo utilizzo dello yacht nelle acque unionali.
Tale novità è nata infatti dalla necessità di adeguarsi al parere motivato del 25 luglio 2019, con cui la Commissione europea aveva contestato all’Italia il regime allora vigente che permetteva l’applicazione dell’IVA sulla base di criteri statistici.
SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON RILEVA SOLO IL FATTO CHE LO YACHT SIA IN NAVIGAZIONE TRA DUE PORTI MA ANCHE LA CIRCOSTANZA CHE SIA ORMEGGIATO IN UN PORTO IN TERRITORIO COMUNITARIO.
Leasing a yacht: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
In questo contesto si cala la Risposta sopra citata con la quale l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito di un contribuente, ha chiarito che, secondo la propria lettura del dettato normativo di riferimento, deve intendersi per periodo di utilizzo dello yacht nelle acque unionali anche quello nel quale lo yacht è ormeggiato e non solo quello in cui è in navigazione.
Unica eccezione e, quindi, unico caso in cui la presenza dello yacht nel territorio unionale non sarebbe rilevante ai fini dell’individuazione del periodo di utilizzo nelle acque comunitarie, sarebbe rappresentato dalla sosta per manutenzione in cantiere o per altre ragioni tecniche che ne impediscono la concreta fruizione.
Conteggio leasing: discussioni interpretative
Come già noto a tanti, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è stata accolta con stupore da molti operatori del settore in quanto si porrebbe in – almeno apparente – contraddizione con quanto stabilito dal Provvedimento n. 341339/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che, nel dettare i criteri pratici di applicazione del novellato art. 7-sexies sopra citato, definisce espressamente utilizzo “le settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici”.
È chiaro quindi che il Provvedimento, con il termine “utilizzo”, intendesse il solo periodo di navigazione tra due porti o quello dall’uscita al rientro nel medesimo porto, con ciò escludendo ogni tipologia di sosta o ormeggio all’interno di un porto e non solo la sosta connessa a ragioni tecniche che impediscono l’utilizzo dello yacht.
L’eventuale correzione dell’IVA applicata sui canoni di leasing precedenti sarà comunque a carico della società di leasing, sebbene questa non possa essere considerata responsabile nei confronti dell’erario della determinazione dell’utilizzo dello yacht nelle acque unionali, onere esclusivo dell’armatore.
Ma vi è di più. Lo stesso parere motivato della Commissione europea, sopra citato, che ha determinato l’introduzione in Italia del nuovo regime di applicazione dell’IVA sulla base dell’utilizzo effettivo, fa espresso riferimento ad una disposizione contenuta nell’art. 59-bis della Direttiva 2006/112/CE che, appunto, distingue tra effettiva utilizzazione e fruizione del servizio all’interno o all’esterno delle acque unionali.
Pertanto, considerare utilizzo anche il mero stazionamento in banchina, oltre a contraddire una definizione contenuta nel Provvedimento, potrebbe non apparire molto coerente con il sistema normativo di riferimento.
Secondo la lettura interpretativa data dall’Agenzia delle Entrate non si configura l’utilizzo nel solo caso in cui lo yacht sia in cantiere per manutenzione o per altre ragioni tecniche che ne impediscono la concreta fruizione.
Leasing nautico: conseguenze per gli operatori
In ogni caso ad oggi non si può ignorare la Risposta n. 430 che ha comportato evidenti preoccupazioni per chi ha determinato la quota di canone assoggettabile ad IVA facendo stretto riferimento a quanto contenuto nel Provvedimento citato. Infatti, sebbene la Risposta contenga una interpretazione dell’Agenzia delle Entrate alla quale i contribuenti non sono obbligati ad aderire, è pur vero che la stessa, in quanto – appunto – interpretazione, vale anche per il passato, e comunque espone gli interessati ad un rischio di accertamento qualora l’IVA dovuta applicando il criterio statuito nella Risposta risulti maggiore rispetto a quella effettivamente applicata sulla base del Provvedimento. Pertanto gli interessati si trovano oggi nella condizione di dovere verificare se il chiarimento contenuto nella Risposta qui in commento determinerebbe una maggiore IVA sui canoni e quindi scegliere se eventualmente aderire alla tesi dell’Agenzia delle Entrate, correggendo quanto fatto in precedenza – utilizzando gli istituti resi disponibili dal sistema tributario, quale per esempio il ravvedimento operoso, che permetterebbe quantomeno di beneficiare di uno sconto sulle sanzioni – ovvero non aderire a detta tesi e quindi esporsi al rischio di accertamento, che comporterebbe una difesa davanti agli organi della giustizia tributaria, ma anche porsi nella condizione di ottenere un beneficio ipotizzabile in termini di eliminazione delle sanzioni in applicazione di specifici principi tributari.
Leasing a yacht: responsabilità e rettifiche IVA
Tale scelta è peraltro resa ancora più complicata dal fatto che nel contratto di leasing nautico è previsto uno schema a tre in cui la società di leasing applica l’IVA sulla base della misura dell’utilizzo dello yacht nelle acque comunitarie rilevato dall’armatore e da questo comunicato all’Agenzia delle Entrate con una specifica procedura.
Per quanto in questa sede le società di leasing non possano ritenersi responsabili (infatti le stesse sono obbligate alla sola verifica della corretta trasmissione da parte dell’armatore all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione che individui la misura di utilizzo dello yacht nelle acque unionali), l’eventuale rettifica dell’IVA dovuta sui canoni di leasing sarà materialmente in capo alla società di leasing, che – si assume – si rivarrà poi sull’armatore.
(I criteri di conteggio – Barchemagazine.com – Dicembre 2023)












