Vediamo come si applica l’imposta di registro e del regime IVA del margine sulle cessioni di yacht usati
by Berardo Lanci* – photo by Guillaume Plisson
Nel presente articolo ci occupiamo del regime di tassazione indiretta degli atti di compravendita di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta di registro ovvero al regime Iva del margine.
A) Quanto alla prima ipotesi, gli atti di cessione di imbarcazioni e navi da diporto – beni mobili non registrati – sono assoggettati alle formalità di registrazione e scontano la relativa imposta di registro nel caso in cui il cedente sia un soggetto non operante nel regime di impresa, arte o professione. In questo caso, infatti, il cedente non soddisfa il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’Iva. Sulla base di quanto previsto dal Testo unico dell’imposta di registro, detta imposta è dovuta per la formalità della registrazione degli atti di compravendita e varia in funzione della lunghezza dello scafo. In particolare, per le imbarcazioni sono previsti quattro scaglioni di imposta con un minimo di 404€ ed un massimo di 1.011€; mentre per le navi l’importo è pari a 5.055€.
B) La diversa ipotesi del regime Iva del margine si applica alla cessione di yacht usati da parte di soggetti Iva che operano nel regime di impresa, arte o professione. Questo regime si caratterizza per il fatto che lo yacht oggetto di compravendita è uscito dal ciclo di applicazione dell’Iva, ipotesi in cui il precedente proprietario (o uno dei precedenti) è stato inciso dall’Iva, che non è stata detratta. Tale fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui l’attuale cedente abbia acquistato lo yacht da un soggetto privato, non operatore Iva, ovvero da un soggetto Iva che a sua volta abbia acquistato con il regime del margine oppure nell’ulteriore ipotesi che l’attuale cedente abbia acquistato lo yacht da un soggetto Iva che non è stato titolato alla detrazione dell’Iva assolta all’acquisto dello yacht medesimo.
LA CESSIONE DI IMBARCAZIONI E NAVI EFFETTUATA DA SOGGETTI PRIVATI SCONTA L’IMPOSTA DI REGISTRO, IL CUI AMMONTARE VARIA IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLO SCAFO.
La ratio di questa disposizione risponde alla esigenza di evitare che – in ipotesi di cessione di un bene la cui Iva all’acquisto non sia stata detratta e rappresenti quindi una componente di costo per l’acquirente – la successiva rivendita sia ulteriormente gravata dall’imposta, applicata su un prezzo che in qualche modo sconta già l’imposta assolta e non detratta in precedenza.
In applicazione del regime del margine, l’Iva è inclusa – appunto – nel margine realizzato dal soggetto Iva che effettua la vendita. In questo caso, infatti, il venditore, una volta determinato il margine conseguito dalla vendita dello yacht (dato dalla differenza fra il prezzo di acquisto e quello di vendita), l’Iva è data dal 22% del margine medesimo. L’imposta così determinata viene versata all’erario dal venditore. Al riguardo è importante precisare che, come riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate, il prezzo di acquisto può essere maggiorato del valore delle spese accessorie e spese di riparazione (la cui eventuale Iva non sia stata comunque detratta) strettamente riferibili allo yacht in questione.
Il regime del margine Iva permette di non applicare l’Iva sul corrispettivo di cessione di uno yacht, il cui valore risente già dell’Iva non detratta in precedenza.
Altra particolarità del regime del margine sta nel fatto che in ogni caso la cessione del bene è considerata effettuata nel territorio dello Stato, in cui il cedente è stabilito, a prescindere da dove sia stabilito il cessionario o dal luogo di trasferimento dello yacht, con il conseguente venire meno di alcuni adempimenti, quali per esempio quelli connessi con le cessioni intracomunitarie, come la presentazione dei modelli Intrastat.
(Le cessioni di yacht usati – Barchemagazine.com – Gennaio 2024)












