Albergo nautico diffuso

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento ai fini IVA

by Berardo Lanci*

Una nuova forma recettiva marittima è rappresentata dai cosiddetti alberghi nautici diffusi, ovvero da quelle strutture composte da un’unità produttiva centrale di riferimento che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo, a servizio della medesima unità produttiva centrale.

Fermo restando il necessario riferimento alle leggi regionali che ne disciplinano il funzionamento, nell’unità produttiva centrale sono offerti i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24, mentre le unità da diporto sono idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia. Tra i servizi offerti ai clienti rientrano la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. Peraltro, le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione, che può avvenire però solo nel rispetto di limiti prestabiliti.

Non è possibile applicare l’aliquota Iva ridotta ed è applicabile quella ordinaria del 22% per i servizi a richiesta del cliente, quali, per esempio, quelli di alaggio e varo o l’uso delle imbarcazioni per brevi escursioni senza l’ausilio di equipaggio fornito dall’armatore/gestore della struttura.

Con la recente Risposta all’interpello n. 466, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire quale sia l’aliquota Iva applicabile da parte delle strutture medesime ai diversi servizi dalle stesse rese ai propri clienti. L’esame, in particolare, prende avvio dall’analisi preliminare circa il fatto che gli alberghi nautici diffusi configurino o meno le tipologie di strutture ricettive che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 22%. Nello specifico, nel documento di prassi qui in commento viene innanzitutto chiarito che, ove gli alberghi nautici diffusi siano conformi alle disposizioni regionali di riferimento e considerati da queste ultime strutture destinate alla ricettività turistica, rientrano tra i soggetti titolati ad applicare l’aliquota Iva ridotta del 10%, in quanto annoverabili fra i soggetti richiamati dalla normativa Iva di cui al n. 120 della Tabella A Parte III, allegata al DPR 26.10.1972 n. 633.

Facendo poi rimando ai chiarimenti forniti con pronunce interpretative emanate in precedenza, l’Agenzia delle Entrate ricorda peraltro che possono beneficiare dell’Iva ridotta le prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva, con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità. Pertanto, l’aliquota Iva del 10% può essere applicata sia alle prestazioni di alloggio dei clienti nelle unità da diporto che compongono l’albergo nautico diffuso sia alle operazioni ad essa strettamente ‘‘accessorie’’, quali quelli di pulizia, di assistenza all’ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e l’addebito dei consumi.

Sarebbero di contro escluse dal regime agevolato qui in commento i servizi resi dietro esplicita richiesta del cliente. Questi rappresentano infatti delle “facoltà” e non possono essere quindi annoverate tra i servizi necessari per la prestazione di albergo nautico diffuso. Tali prestazioni sono quindi da assoggettare all’aliquota Iva ordinaria del 22%. Tra i servizi accessori citati nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate rientrano quelli di alaggio e varo delle imbarcazioni, offerti nell’ambito dello stazionamento in porto ovvero i servizi consistenti nell’utilizzo dello “stesso mezzo per brevi navigazioni da diporto…per brevi escursioni limitrofe, senza l’ausilio di equipaggio fornito dall’armatore/gestore della struttura”.

Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non può essere ravvisata l’ipotesi di struttura destinata alla ricettività turistica vera e propria nel caso in cui il gestore della struttura, mediante l’assunzione di una obbligazione di natura complessa – che prevede il pagamento di un corrispettivo globale e unitario – effettui un unico servizio, comprensivo di differenti ed ulteriori prestazioni con finalità turisticoricreative, rispetto alle quali il soggiorno e l’alloggio sono meramente strumentali. In tali casi non è quindi possibile applicare l’aliquota Iva ridotta del 10% mentre va applicata l’aliquota ordinaria del 22%. 

(Albergo nautico diffuso – Barchemagazine.com – Febbraio 2024)