Approfondiamo il tema della cessione intracomunitaria di yacht nuovi a società ed enti comunitari non titolari di partita IVA
by Berardo Lanci*
Può a volte accadere che la cessione nell’ambito del territorio unionale di yacht nuovi avvenga nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA. Questa ipotesi richiama subito alla mente gli acquisti fatti dalle persone fisiche anche se è bene ricordare che nei vari regimi giuridici dell’unione europea si riscontrano diverse ipotesi di società ed enti privi di partita IVA.
In tali casi, la vendita di yacht comporta l’applicazione delle normative fiscali specifiche del paese di destinazione. È importante verificare le disposizioni locali riguardanti la tassazione e la conformità legale per garantire una transazione senza complicazioni e ottimizzare i vantaggi fiscali disponibili.
Come acquistare uno yacht
Acquistare uno yacht richiede una pianificazione attenta e la considerazione di diversi fattori. Innanzitutto, è importante stabilire il budget, tenendo conto non solo del prezzo d’acquisto, ma anche dei costi di manutenzione, tasse e assicurazione. Successivamente, bisogna decidere tra yacht nuovo o usato, valutando le proprie esigenze in termini di dimensioni, equipaggio e destinazione d’uso.
È consigliabile consultare un broker marittimo per assistenza nella selezione e negoziazione. Infine, è fondamentale verificare la conformità fiscale, come le normative IVA nel paese d’acquisto, per evitare costi aggiuntivi e problematiche legali.
Alla cessione di uno yacht nuovo ad una holding comunitaria priva di partita IVA e ad una Société civile particulière (SCP) monegasca non si applica l’IVA italiana se lo yacht viene trasportato nel paese comunitario di destinazione.
Qual è il regime IVA per la vendita di yacht
Secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del Decreto Legge n. 331/1993, la cessione di yacht nuovi nei confronti di questi soggetti comunitari è considerata a tutti gli effetti una cessione intracomunitaria senza applicazione dell’IVA italiana, quando il bene sia comunque trasportato nell’altro paese comunitario.
La particolarità di questo regime sta nel fatto che, invece, il regime ordinario dell’IVA prevede che le cessioni di beni nei confronti di soggetti diversi dai titolari di partita IVA comunitaria siano sempre considerate cessioni “interne” con applicazione dell’IVA italiana.
Infatti, come già descritto in precedenti articoli pubblicati in questa rivista, le cessioni intracomunitarie “ordinarie” si realizzano nel caso in cui:
- (i) la cessione sia a titolo oneroso.
- (ii) entrambe le parti siano operatori IVA iscritti al VIES nel proprio paese e, per il cessionario, in quello di destinazione del bene, se diverso dal paese di stabilimento.
- (iii) il bene venga trasferito nel paese comunitario di destinazione.
Vendere yacht a operatori IVA
In queste ipotesi, la società italiana cedente emette la fattura non imponibile ai fini IVA, che viene poi applicata nel paese comunitario di destinazione del bene da parte del cessionario. Nell’ipotesi in cui il cessionario non sia un operatore IVA, si applica l’IVA italiana, anche se il bene viene trasportato in un altro paese comunitario.
Questo meccanismo richiede una precisa gestione fiscale, soprattutto nel caso di vendite intracomunitarie, dove le normative fiscali possono variare sensibilmente tra i diversi Stati membri. La corretta interpretazione delle regole IVA diventa essenziale per evitare sanzioni, controversie legali o ritardi nella transazione, proteggendo al contempo sia il venditore che il compratore.
LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER ACCERTARE SE UNO YACHT È NUOVO O USATO AI FINI IVA COMUNITARI VA EFFETTUATA ALLA CONSEGNA E NON ALL’ARRIVO NEL PAESE DI DESTINAZIONE.
Vendita di yacht nuovi a soggetti non IVA
A differenza di quanto avviene nel regime ordinario qui brevemente ricordato, nel caso in cui oggetto di cessione tra due soggetti comunitari sia uno yacht nuovo, l’IVA si applica nel paese comunitario di destinazione, anche se il cessionario è un soggetto non titolare di partita IVA. Tanto è previsto dall’art. 41 sopra richiamato.
Queste ipotesi non sono così rare e ricorrono per esempio nel caso in cui cessionario sia una holding (alle quali non sempre nei paesi comunitari è rilasciata la partita IVA) di un gruppo societario oppure una società di altra natura, come per esempio le Société civile particulière (SCP) monegasche, utilizzate per la mera detenzione e gestione di beni e attività finanziarie.
Benefici fiscali nella vendita di yacht
In tutti questi casi, quindi – trattandosi di una cessione intracomunitaria che, in quanto tale, prevede l’applicazione dell’IVA nel paese di destinazione – il cessionario sarebbe eventualmente ammesso a beneficiare del regime di favore qualora il paese di destinazione preveda per gli yacht un regime IVA diverso e meno gravoso rispetto a quello italiano.
Questo potrebbe comportare una significativa riduzione dei costi associati alla tassazione, rendendo più conveniente la compravendita dello yacht. Inoltre, è essenziale che il cessionario sia pienamente consapevole delle normative fiscali in vigore nel paese di destinazione, poiché queste possono variare notevolmente, influenzando non solo il prezzo finale, ma anche eventuali obblighi successivi legati alla proprietà e alla gestione dello yacht. Una corretta pianificazione fiscale può garantire il massimo beneficio economico, preservando al contempo la conformità con le normative internazionali e locali.
Cosa si intende per yacht nuovo nella vendita intracomunitaria
A completamento di questo articolo, è peraltro utile ricordare che la definizione di yacht nuovo nell’ambito delle cessioni comunitarie si distingue in parte da quella rilevante per le cessioni interne. In particolare, in ambito unionale, si considerano nuovi gli yacht che:
- (i) abbiano navigato per meno di 100 ore o
- (ii) siano ceduti prima di tre mesi dall’iscrizione in pubblici registri.
Questa distinzione è fondamentale per determinare il trattamento fiscale applicabile alla transazione, poiché le normative relative all’IVA e alle altre imposte possono variare significativamente a seconda dello status dell’imbarcazione.
Uno yacht classificato come “nuovo” può beneficiare di aliquote ridotte o esenzioni in alcuni paesi dell’Unione Europea, a seconda delle regolamentazioni locali. Inoltre, questa definizione influisce anche sulla responsabilità del cessionario in termini di eventuali registrazioni fiscali aggiuntive, poiché gli yacht nuovi possono essere soggetti a regimi fiscali più vantaggiosi rispetto agli yacht usati.
Pertanto, è essenziale per acquirenti e venditori comprendere pienamente queste differenze al fine di ottimizzare i benefici fiscali e garantire una transazione conforme alle normative comunitarie.
Verifica delle condizioni nella vendita di yacht
Sul punto è infine importante richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia europea (causa C-84/09 del 18 novembre 2010) secondo la quale la verifica delle condizioni per la qualifica di uno yacht come nuovo o usato va fatto al momento della consegna e non all’arrivo a destinazione; in questo modo, infatti, si evita che il trasporto mediante navigazione possa modificare le condizioni dello yacht e quindi fare diventare “usato” uno yacht che alla consegna era “nuovo”.
(La cessione di yacht – Barchemagazine.com – Giugno 2024)












