Un regime speciale

Una novità fiscale di grande rilievo nel mondo dei superyacht è senza dubbio l’introduzione di un’aliquota IVA speciale del 12% per i charter di yacht che iniziano a Malta

by Berardo Lanci* and Alison Vassallo*

Questa misura è stata introdotta dalle autorità fiscali maltesi in conformità alla Legal Notice No. 231 del 2023, intitolata Value Added Tax Act, con effetto dal 1° gennaio 2024. Al verificarsi di una serie di condizioni, di seguito descritte, i charter a breve termine (cioè quelli la cui durata non supera i 90 giorni) saranno ammessi a beneficiare di un’aliquota speciale del 12%, in luogo dell’aliquota IVA standard maltese del 18%. Il beneficio fiscale qui in commento è connesso con l’esercizio da parte di Malta dell’opzione concessa dal paragrafo 5 dell’articolo 105a della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE di applicare aliquote IVA ridotte – comunque non inferiori al 12% – già applicate in un altro Stato membro.

A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2024, I CHARTER AVENTI INIZIO A MALTA SCONTANO L’ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 12%.

Quando è considerato yacht?

Uno yacht è generalmente considerato tale quando si tratta di una nave da diporto, lussuosa e destinata al piacere o al tempo libero, con una lunghezza minima di circa 10 metri (33 piedi). Tuttavia, non esiste una definizione universale; alcuni considerano yacht solo imbarcazioni più grandi, sopra i 24 metri (79 piedi), che richiedono un equipaggio. 

Gli yacht possono essere a motore o a vela, e sono classificati in categorie come “super yacht” (oltre i 24 metri) e “mega yacht” (oltre i 50 metri). La dimensione, il lusso e l’equipaggio separano gli yacht da altre imbarcazioni da diporto

Procedure e norme fiscali per i charter yacht a Malta

La procedura è stata seguita mediante adozione da parte delle autorità maltesi, alla data del 7 ottobre 2023, delle specifiche norme che regolano l’esercizio di tale opzione, cui è seguita la comunicazione al Comitato IVA del testo delle disposizioni medesime. L’amministrazione fiscale maltese ha peraltro pubblicato delle Linee Guida, al fine di assistere meglio le società di charter nell’applicazione e nell’interpretazione di queste norme.

Condizioni per beneficiare delle tasse yacht con aliquota IVA ridotta

Le condizioni principali affinché il charter di uno yacht possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 12% sono le seguenti:

  1. il luogo del charter, cioè il luogo in cui lo yacht viene messo a disposizione del cliente, è ubicato nel territorio di Malta;
  2. il charter viene effettuato sulla base di un contratto che prevede una durata specifica;
  3. il periodo totale di charter di un particolare yacht o di yacht dello stesso tipo non supera le 5 settimane (35 giorni) durante i precedenti dodici (12) mesi che terminano alla data di inizio del periodo di charter in corso.

L’adozione di questa misura di favore segue all’effettuazione da parte delle autorità maltesi di una specifica procedura unionale.

Applicazione dell’IVA alle operazioni accessorie

Le Linee Guida ricordano inoltre il principio di applicazione dell’IVA alle operazioni accessorie, secondo cui, se un soggetto passivo fornisce prestazioni miste, costituite da beni e servizi che sono soggetti a trattamenti IVA diversi, tali prestazioni possono costituire un’unica prestazione ai fini dell’IVA.

In particolare, viene applicato il trattamento IVA proprio della prestazione principale. In tale contesto, quindi, l’elemento principale sarebbe la prestazione di charter che, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, può essere soggetto all’aliquota speciale del 12%.

Alla luce di ciò, le Linee Guida chiariscono che le forniture accessorie al charter, che sono tipicamente rese nel corso del charter medesimo, possono beneficiare dell’aliquota IVA del 12%.

Esclusioni dall’aliquota ridotta

In particolare, le Linee Guida chiariscono che non sono considerati parte di un’unica fornitura composita e non possono quindi beneficiare dell’aliquota IVA del 12% le forniture rese su richiesta specifica del cliente, i beni che non sono di natura consumabile, i beni che non sono disponibili al momento della messa a disposizione dello yacht da parte del cliente.

La disposizione di favore si applica anche ai charter che partono da Malta effettuati da società di charter non maltesi, sebbene queste debbano registrarsi ai fini dell’IVA a Malta al fine di adempiere ai relativi obblighi.

Tassazione yacht e obblighi per società di charter non maltesi

Anche le società di charter non maltesi sono autorizzate ad applicare l’aliquota IVA del 12% ai charter che iniziano a Malta, sebbene debbano registrarsi ai fini dell’IVA a Malta anche per adempiere ai relativi obblighi.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che le Linee Guida sono state seguite anche da una recente pubblicazione di una Port Notice da parte di Transport Malta.

Esenzioni per gli yacht in visita a Malta

La Port Notice chiarisce anche che gli yacht in visita che fanno scalo a Malta per iniziare un’operazione di charter e/o per scopi di ormeggio e/o per ricevere un servizio, ma il cui normale corso di operazioni e navigazione è al di fuori delle acque territoriali maltesi, sono esenti dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni dei Commercial Vessels Regulations.

Tuttavia, tali imbarcazioni devono fornire una copia del documento di registrazione che indichi lo status commerciale dell’imbarcazione e, se del caso, una licenza o un permesso valido per operare con scopi commerciali, in conformità a quanto previsto nello Stato di bandiera.

(Un regime speciale – Barchemagazine.com – Luglio 2024)