Cessione intracomunitaria

Previsione del termine massimo entro cui deve essere effettuato l’ingresso dei beni nel Paese comunitario di destinazione con particolare riferimento a yacht, componentistica e accessori

by Berardo Lanci*

La riforma fiscale in atto e, in particolare, quella relativa al regime sanzionatorio, ha introdotto una nuova disposizione che di fatto ha un impatto sostanziale in materia di IVA sia in termini di applicazione dell’imposta sia, ancora di più, nelle procedure implementate dalle imprese italiane con riferimento alla cessione intracomunitaria di beni. Nello specifico, l’art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato l’art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997, introducendo una previsione sulla base della quale è punito con la sanzione amministrativa del 50% dell’IVA chi effettua una cessione intracomunitaria di beni senza addebito d’imposta “qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta”.

Qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario e questo non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna, la sanzione non si applica se nei trenta giorni successivi viene eseguito il versamento dell’imposta.

La novità legislativa si applica a partire dalle violazioni commesse successivamente al 1° settembre 2024, facendo quindi salvi i comportamenti tenuti in precedenza. Detta disposizione sanzionatoria introduce quindi indirettamente un obbligo di ingresso dei beni nel territorio comunitario di destinazione entro 90 giorni dalla consegna da parte del cedente al cessionario, con un impatto evidente per tutte le imprese operanti nel modo della nautica e, quindi, non solo per quelle che vendono yacht ma anche tutte quelle che vendono componentistica di varia natura e accessori per la nautica. 

La novità legislativa si applica a partire dalle violazioni commesse successivamente al 1° settembre 2024, facendo quindi salvi i comportamenti tenuti in precedenza.

Un esempio può aiutare a comprendere meglio le conseguenze della novità normativa qui in commento. Nel previgente regime, se una impresa di charter spagnola avesse attraccato in un porto italiano e qui avesse acquistato un water toy da un venditore locale, quest’ultimo avrebbe emesso una fattura non imponibile ai fini IVA per cessione intracomunitaria, concordando con il cessionario la documentazione che questi avrebbe dovuto fornire per dimostrare l’ingresso del bene nel territorio comunitario di destinazione (nell’ipotesi, appunto, la Spagna), senza alcun obbligo di rientrare in Spagna entro un certo termine. A seguito della modifica della disposizione sanzionatoria, agli obblighi ordinari in capo ai soggetti interessati dalla non imponibilità ai fini IVA della cessione intracomunitaria, si aggiunge il fatto che entro 90 giorni dalla consegna del water toy al cessionario, detto bene deve entrare nel territorio comunitario di destinazione. 

Nella prassi, questa circostanza non è affatto scontata perché, per esempio, lo yacht destinato all’attività di charter nel Mediterraneo potrebbe navigare per più di 90 giorni prima di rientrare in un porto spagnolo, esponendo così il cedente – ignaro da ogni dinamica circa gli spostamenti dello yacht – al rischio di vedersi applicare una sanzione pari al 50% dell’IVA che avrebbe dovuto applicare alla fattura emessa nei confronti del cessionario, oltre che al pagamento dell’IVA medesima in relazione alla quale, al ricorrere di determinate condizioni, potrà comunque ipotizzare di rivalersi sul cessionario. In ragione di tale circostanza, è opportuno che le imprese residenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni con consegna in Italia degli stessi ai cessionari, acquisiscano – unitamente alle altre obbligazioni in capo ai cessionari – l’impegno di questi ad introdurre il bene nel paese comunitario di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

(Cessione intracomunitaria – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Gennaio 2025)