Non sono isolati i casi in cui gli armatori decidono di acquistare yacht da destinare all’uso personale proprio e della propria famiglia mediante una società semplice
by Berardo Lanci*
La società semplice rappresenta una delle società di persone previste dal codice civile, caratterizzata dal fatto di non essere ammessa allo svolgimento di attività commerciale ovvero d’impresa. Quello che al riguardo ha sollevato perplessità da parte di alcuni operatori del settore è l’aspetto fiscale e, in particolare, la preoccupazione che l’utilizzo dello yacht per scopi personali del socio della società semplice potesse rendere applicabile la disposizione di cui all’art. 67, comma 1, lett. h-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi, a norma del quale è tassabile in quanto “reddito diverso” la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.
Detta disposizione è stata introdotta al fine di attrarre a tassazione in capo al socio l’utilizzo per scopi personali dei beni dell’impresa. La tesi da qualcuno sostenuta è stata quindi quella di rendere applicabile la norma testé citata anche nelle ipotesi di yacht acquistati mediante società semplici. In realtà, l’esclusione di questo rischio risulta dalla medesima disposizione che, come ha ricordato anche l’Agenzia delle Entrate (fra tante, la Circolare n. 26/E del 2012), trova applicazione nell’ipotesi in cui il soggetto concedente sia rappresentato da imprenditore individuale, società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Non rientrando in questo elenco le società semplici – in quanto non sono ammesse allo svolgimento di attività di natura commerciale – si deve ritenere che alle stesse non sia applicabile la disposizione di cui all’art. 67 del TUIR sopra citata. Tale lettura peraltro è stata recente confermata anche dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 17441 del 2024, ha ribadito che la peculiarità della società semplice, che non è ammessa allo svolgimento di attività di impresa, la esclude dall’ambito di applicazione della norma sopra citata.
Risulta interessante peraltro fare una riflessione in merito al trattamento IVA delle società semplici, nelle ipotesi in cui le stesse abbiano come oggetto esclusivo o principale la detenzione e gestione di beni. In questo caso, infatti, sebbene dotate di un numero di partita IVA, si ritiene che le società semplici non svolgano attività rilevante ai fini IVA. Pertanto, l’acquisto di uno yacht deve essere trattato alla stregua di quello effettuato da una persona fisica al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, ivi inclusa la possibilità di applicare la disposizione relativa al noleggio a lungo termine (art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis, del DPR n. 633/1972) in base alla quale l’IVA è applicata ai canoni di leasing in misura proporzionale all’utilizzo dello yacht medesimo nelle acque unionali.
(L’acquisto di yacht – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Febbraio 2025)












