Major refit

Cosa accade, dal punto di vista fiscale, quando una nave, inizialmente utilizzata per uso privato, viene poi impiegata per fini commerciali di noleggio?

by Berardo Lanci*

Con la Risposta all’interpello n. 1 del 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 agli acquisti di beni e servizi destinati agli interventi straordinari di trasformazione strutturale, cosiddetti di major refit, attraverso i quali una nave inizialmente utilizzata per uso privato venga poi, dal nuovo armatore, impiegata per fini commerciali di noleggio.

Ai fini fiscali il major refit è considerato alla stregua del periodo di costruzione di una nave.

Sul punto si ricorda in via preliminare che per il citato articolo 8­bis, il riconoscimento del regime di non imponibilità ai fini IVA è subordinato alla duplice condizione di riguardare le sole navi adibite alla navigazione in alto mare nonché destinate all’esercizio di attività commerciali. In particolare, per quanto attiene alla prima condizione relativa alla navigazione in alto mare, l’armatore deve procedere alla presentazione della dichiarazione di cui al Provvedimento n. 151377 del 2021 mediante la quale attesta l’effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% per cento nell’anno solare precedente a quello di effettuazione delle operazioni alle quali viene applicato il regime di non imponibilità IVA, ovvero, in caso di primo utilizzo, la presentazione della dichiarazione “provvisoria” con cui si manifesta l’intenzione di effettuare un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento al fine di avvalersi della menzionata facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA. Pertanto, nella ipotesi in cui una nave non abbia effettuato alcun viaggio in alto mare, il regime di non imponibilità IVA può essere applicato in via anticipata per acquistare beni e/o servizi previo rilascio della dichiarazione dove l’armatore attesta l’effettiva intenzione di adibire il mezzo alla navigazione in alto mare, da verificarsi entro l’anno successivo a quello del varo della nave o comunque di esercizio della stessa.

Con la Risposta all’interpello n. 1 del 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione del regime di non imponibilità IVA, di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, alle ipotesi di cosiddetto major refit.

Nel caso oggetto di interpello si intende chiarire cosa accada nelle ipotesi in cui la navigazione non possa avvenire nell’anno successivo all’acquisto dei beni e servizi per i quali si vuole beneficiare del regime di non imponibilità IVA sopra richiamato. Ebbene, in questo caso, sottolinea l’Agenzia delle Entrate – in linea con la ratio unionale – il major refit viene assimilato alle ipotesi delle navi in costruzione, che non hanno effettuato alcun viaggio nell’anno precedente. Per queste navi, infatti, la condizione dell’effettivo utilizzo in alto mare deve essere accertata non già a conclusione dell’anno solare di presentazione della dichiarazione “provvisoria”, bensì a conclusione di quello successivo al varo della nave ovvero, nelle ipotesi di major refit, successivo all’anno di primo utilizzo della nave.

In ipotesi di major refit la verifica delle condizioni di navigazione in alto mare previste per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA potrà essere effettuata al termine dell’anno solare di primo effettivo utilizzo della nave.

Peraltro, l’Agenzia delle Entrate conferma il riferimento a quanto avviene per le navi in costruzione, anche per quanto attiene alla destinazione a scopi commerciali della nave: in questo caso, la destinazione commerciale si assume solo a seguito dell’iscrizione della nave medesima nel registro delle navi commerciali. A tal riguardo, nel documento di prassi qui in commento si fa riferimento anche all’importanza degli enti certificatori che garantiscono che la natura degli interventi di major refitsia tale da permettere l’utilizzo della nave per fini commerciali di noleggio, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, che sono ben diversi da quelli propri delle navi utilizzate per i propri fini personali dell’armatore.

(Major refit – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Marzo 2025)