L’obbligo di garanzia

L’obbligo di garanzia è una novità fiscale di grande rilevanza per i soggetti non comunitari rappresentati ai fini IVA in Italia

by Berardo Lanci*

La previsione dell’obbligo di rilascio di garanzia, nell’ipotesi di richiesta di essere inclusi nell’archivio VIES (VAT information exchange system) per l’effettuazione delle operazioni intracomunitarie, rappresenta certamente una novità fiscale di grande rilevanza per i soggetti non comunitari rappresentati ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR n. 633/1972. La novità riguarda tutti gli operatori economici che si trovano in questa situazione, ivi incluse le imprese operanti a diverso titolo nel mondo della nautica e, quindi, non solo i cantieri di costruzione, ma anche tutti coloro che vendono componentistica ovvero le imprese di charter che per qualsivoglia ragione si sono trovate o si trovano nella condizione di dovere effettuare operazioni intracomunitarie. Nello specifico, a seguito della introduzione del comma 7-quater nell’art. 35 del DPR n. 633/1972 e l’approvazione del DM 4 dicembre 2024, i soggetti diversi da quelli residenti in uno Stato dell’Unione Europea e in uno degli Stati aderenti allo spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), rappresentati ai fini IVA in Italia, devono rilasciare all’Agenzia delle Entrate una garanzia di valore massimale almeno pari a 50.000€ se intendono essere inclusi nel VIES, al fine di poter effettuare operazioni intracomunitarie. 

Introdotto l’obbligo di rilascio di una garanzia pari ad almeno 50.000€ per i soggetti non comunitari, rappresentati ai fini IVA in Italia, che vogliono effettuare operazioni intracomunitarie.

La previsione di un importo minimo – da quanto chiarito dalla relazione illustrativa al citato DM 4 dicembre 2024 – lascia al contribuente la possibilità di offrire una copertura maggiore, ove lo ritenga opportuno. La garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, mentre la sua durata deve essere almeno pari a 36 mesi decorrenti dalla consegna all’Agenzia delle Entrate, senza obbligo di essere rinnovata. La fissazione di una durata minima, in luogo di un periodo fisso, è finalizzata a garantire maggiore flessibilità al contribuente, anche in ragione del possibile disallineamento tra la data di stipula e la data di effettiva consegna all’Agenzia delle Entrate.

La novità legislativa risponde all’esigenza di arginare l’uso “abusivo e fraudolento” del regime di cui all’art. 143 della direttiva 2006/112/CE – nella prassi denominato anche come “Regime dell’articolo 42” (facendo richiamo alla corrispondente disposizione doganale) – che consente l’esenzione dal pagamento dell’IVA al momento dell’importazione dei beni nell’Unione Europea.

L’introduzione dell’obbligo qui in commento interessa non solo le nuove richieste di inclusione nel menzionato VIES, ma anche tutte le posizioni già in essere alla data di pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità operative di attuazione dell’obbligo medesimo. Pertanto, i soggetti non comunitari, come sopra meglio definiti, rappresentati in Italia ai fini IVA ed inclusi nel VIES hanno l’obbligo di presentare la garanzia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento. Qualora non abbiano adempiuto, possono comunque provvedere anche a seguito di specifica comunicazione da parte dell’amministrazione finanziaria, con il rischio di cancellazione dal VIES qualora non adempiano nemmeno nei successivi 60 giorni dalla comunicazione medesima.

Foto di apertura @Guillaume-Plisson

(L’obbligo di garanzia – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Aprile 2025)