L’Agenzia delle Entrate prevede un particolare regime impositivo del reddito dei marittimi fiscalmente residenti in Italia ed imbarcati su navi battenti bandiera estera
by Berardo Lanci*
In alcuni casi, l’ordinamento italiano prevede un regime fiscale particolare per i soggetti fiscalmente residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa all’estero. Una di queste ipotesi è rappresentata dal regime impositivo del reddito dei marittimi fiscalmente residenti in Italia ed imbarcati su navi battenti bandiera estera. Per questi soggetti è infatti previsto un regime di esenzione dalla tassazione in Italia dei relativi redditi e, in particolare, è escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Questa previsione normativa, di cui all’art. 5 della Legge n. 88/2001, risponde all’esigenza di garantire anche ai marittimi – esclusi dal cosiddetto regime delle retribuzioni convenzionali – una più favorevole tassazione sul reddito di lavoro relativo all’attività svolta all’estero.
La disposizione qui in commento ha evidentemente assunto grande rilevanza per gli operatori del settore e la sua applicazione è stata frutto anche di importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne ha permesso una più agevole applicazione. Si cita in particolare la Risposta n. 134 del 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti rilevanti per l’applicazione del beneficio. Innanzitutto, come sopra detto, la disposizione si applica al rispetto della condizione temporale di periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Sul punto, il citato documento di prassi ha chiarito che, facendo la norma riferimento a dodici mesi e non all’anno o periodo d’imposta, la condizione è soddisfatta anche quando i 183 giorni sono computati a cavallo d’anno.
Ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Si presumono inoltre residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Assume peraltro grande rilevanza al riguardo la disposizione contenuta nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, che individua lo stato in cui si ritiene sia fissata la residenza fiscale qualora, sulla base della normativa interna di due o più stati, la residenza fiscale potrebbe risultare essere in ciascuno di essi (cd. tie-breaker rule).
Pertanto, assumendo che un soggetto fiscalmente residente in Italia presti detta attività lavorativa dal 1 ottobre al 30 aprile, il relativo reddito non sarebbe esente se i 183 giorni dovessero necessariamente essere compresi in un unico periodo d’imposta; nella medesima situazione invece il reddito può considerarsi esente, alla luce del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, in quanto i 183 giorni vanno calcolati nell’arco temporale di 12 mesi, anche se a cavallo di due periodi d’imposta. Peraltro, il documento di prassi sopra citato assume grande rilevanza in quanto asserisce in maniera inequivocabile che il regime di favore in commento si applica a prescindere dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa. È in altre parole irrilevante che l’imbarcazione navighi principalmente in acque internazionali o comunitarie ovvero italiane oppure che stazioni in un porto italiano piuttosto che estero.
La disposizione qui in commento si applica ai marittimi fiscalmente residenti in Italia, anche se non cittadini italiani. Si sottolinea al riguardo l’importanza della clausola di non discriminazione inserita nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia nonché una generale irrilevanza per l’ordinamento impositivo italiano di misure specifiche connesse alla nazionalità.
Inoltre, sul punto merita di essere citata la giurisprudenza tributaria che ha accolto con favore una questione – diversa ma altrettanto importante – che attiene al computo dei 183 giorni minimi di imbarco rilevanti ai fini della applicazione della disposizione. Infatti, costante giurisprudenza di merito ritiene che nel detto computo si tenga anche conto non solo dei giorni di lavoro effettivo, ma anche dei giorni di ferie, delle festività, dei riposi settimanali e degli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. È in ogni caso evidente che i marittimi interessati dall’applicazione di questa disposizione, benché conseguano un reddito esente che non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi italiana, siano comunque tenuti a conservare tutta la documentazione necessaria per dimostrare, in sede di eventuale controllo, che il limite dei 183 giorni previsto dalla norma sia regolarmente rispettato.
(Il reddito esente – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Maggio 2025)












