Revenue on Board Archivi - Barche Magazine ISP https://www.barchemagazine.com/revenue-on-board/ Rivista di informazione sulla nautica da diporto. Novità, prove, esclusive su barche e yacht a vela e a motore Thu, 14 May 2026 11:37:04 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://www.barchemagazine.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Senza-titolo-1-32x32.png Revenue on Board Archivi - Barche Magazine ISP https://www.barchemagazine.com/revenue-on-board/ 32 32 Taxation of crew members https://www.barchemagazine.com/taxation-of-crew-members/ Wed, 13 May 2026 12:42:51 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=258269 Con l’approssimarsi dell’estate e l’entrata nel vivo della stagione dello yachting, tornano di grande attualità le discussioni su tematiche che […]

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Con l’approssimarsi dell’estate e l’entrata nel vivo della stagione dello yachting, tornano di grande attualità le discussioni su tematiche che coinvolgono il mondo dello yachting e, fra queste, il regime di tassazione dei marittimi imbarcati resta sempre un hot topic

by Berardo Lanci*

     Ci si appresta alla prossima stagione, arricchiti da un importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate che, con la Risposta all’interpello n. 10 del 20 gennaio 2026, è tornata sul tema del reddito esente dei marittimi imbarcati.

     Anche noi abbiamo già avuto modo di commentare questo regime fiscale e riteniamo opportuno tornare sull’argomento, precisando l’importanza dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto, preme ricordare che per i marittimi fiscalmente residenti in Italia ed imbarcati su yacht battenti bandiera estera è previsto un regime di esenzione dalla tassazione in Italia dei relativi redditi. In particolare, è escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

Il compenso percepito dai marittimi imbarcati su yacht battenti bandiera estera non costituisce reddito imponibile in Italia al ricorrere delle condizioni descritte nel corpo dell’articolo e, pertanto, non sussistono, con riferimento allo stesso, obbligazioni formali a carico dei contribuenti interessati, ferma restando l’opportunità che gli stessi conservino tutta la documentazione utile a dimostrare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione del regime di favore.

Imperial ©Guillaume Plisson.

      Questa previsione normativa, di cui all’art. 5 della Legge n. 88/2001 risponde all’esigenza di garantire anche ai marittimi – esclusi dal cosiddetto regime delle retribuzioni convenzionali – una tassazione più favorevole sul reddito di lavoro relativo all’attività svolta all’estero. Al riguardo, era già stato chiarito in precedenza dall’Agenzia delle Entrate che il regime di favore in commento si applica a prescindere dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa. È, in altre parole, irrilevante che lo yacht navighi principalmente in acque internazionali o comunitarie, ovvero italiane, oppure che stazioni in un porto italiano piuttosto che in un porto estero. 

Con la Risposta all’interpello n. 10/2026 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile anche ai marittimi il principio secondo cui nel computo dei 183 giorni rilevano il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

     Peraltro, con la recente Risposta n. 10/2026, richiamando un principio già chiarito in precedenza (cfr. Risposta n. 134/2020), l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disposizione si applica a condizione che sia rispettato il requisito temporale di “periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi” e ribadito che, facendo la norma riferimento a dodici mesi e non all’anno o periodo d’imposta, la condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando i 183 giorni sono computati a cavallo d’anno non dovendosi necessariamente trattare di 183 giorni ricadenti nello stesso anno solare. Grande rilevanza assume, comunque, la parte della citata Risposta n. 10/2026 in cui viene richiamato il paragrafo n. 1.5.7 della Circolare n. 207/E del 2000, in cui si legge, tra l’altro, che “Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi”.

Il regime di favore si applica a prescindere dal luogo
di prestazione dell’attività lavorativa. È irrilevante che lo yacht navighi principalmente in acque internazionali o comunitarie.

     A parere di chi scrive, il citato richiamo deve essere inteso come un avallo da parte dell’Agenzia delle Entrate all’applicazione di detto principio anche alla disposizione qui in commento, sebbene, nello specifico caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente interpellante sia stato considerato escluso dall’applicazione del regime di favore. Tale conclusione assume particolare rilevanza anche in ragione del fatto che si sono susseguiti nel tempo diversi contenziosi di natura fiscale, nell’ambito dei quali la giurisprudenza costante ha ritenuto applicabile – contrariamente a quanto fatto dall’ufficio accertatore – il principio secondo cui, nel computo dei 183 giorni, rilevano il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. Pertanto, si auspica che i contenziosi fiscali in corso aventi ad oggetto la tematica qui discussa cessino per riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della correttezza del principio applicato dai marittimi imbarcati e già ritenuto condivisibile dalla giurisprudenza di merito.

(Taxation of crew members – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Maggio 2026)

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VAT on trade-ins https://www.barchemagazine.com/codice-iva-legge-bilancio-yachting/ Wed, 08 Apr 2026 13:06:47 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=255128 La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il codice IVA: nelle ipotesi di permuta, la base imponibile è determinata dal […]

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La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il codice IVA: nelle ipotesi di permuta, la base imponibile è determinata dal valore dei beni e dei servizi che costituiscono oggetto di ciascuna di esse

by Berardo Lanci

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il regime IVA applicabile alle permute di beni e servizi.

     In particolare, al fine di superare un rilievo di incompatibilità tra la normativa nazionale e l’articolo 80 della Direttiva IVA, è stato necessario modificare la disposizione di cui all’articolo 13 del codice IVA di cui al D.P.R. n. 633/1972 che, ai fini della fatturazione di un bene o servizio dato in permuta, assumeva, quale base imponibile alla quale applicare l’imposta, il valore normale del medesimo bene o servizio. Infatti, il citato articolo 80 non contempla la permuta tra le ipotesi, che assumono natura tassativa, di applicazione dell’imposta su una base imponibile rappresentata dal valore normale.

Data la rilevanza della questione – anche, ma non solo, in termini di sanzione delle violazioni tributarie – sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, al fine di definire con esattezza che cosa si debba intendere per costi riferibili all’imbarcazione data in permuta, ai fini della relativa determinazione della base imponibile.

     Per tale ragione, la Legge di Bilancio 2026 ha modificato la lettera d) del comma 2 dell’articolo 13 del codice IVA, che, nella nuova versione, prevede che, nelle ipotesi di permuta, la base imponibile è rappresentata dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.

     Sul punto, peraltro, va ricordato brevemente che, ai sensi dell’Articolo 11 del citato codice IVA, sono intese per permute le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi e che le stesse sono soggette all’IVA separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. 

Il soggetto che concede in permuta la propria imbarcazione è tenuto a tracciare tutti i costi sostenuti con riferimento al proprio yacht dato in permuta, al fine di determinare la base imponibile IVA.

     La modifica legislativa ha evidentemente grande rilevanza anche nella compravendita di yacht, in cui è noto che spesso l’acquisto di una nuova imbarcazione avviene con permuta di altra, solitamente di valore inferiore. Come noto, nelle operazioni permutative fra due soggetti IVA in operazioni cosiddette B2B, ciascuna delle parti è obbligata ad emettere fattura per la cessione dalla stessa effettuata e colui il quale cedeva la propria imbarcazione in permuta a copertura totale o parziale del prezzo da pagare, emetteva fattura con una base imponibile pari al valore normale della propria imbarcazione.

     Essendo cambiata la normativa di riferimento, il medesimo soggetto dovrà determinare la base imponibile da indicare in fattura sulla base dell’ammontare complessivo dei costi dallo stesso sostenuti per quella imbarcazione, con tale intendendo non solo l’importo pagato per l’acquisto originario dell’imbarcazione ma anche le spese relative ad acquisti di altri beni e servizi connessi, quali quelle per manutenzione o altri interventi sulla imbarcazione. Peraltro, facendo riferimento a principi unionali di applicazione dell’IVA (causa C-207/23), detta base imponibile dovrebbe essere formata anche dall’ammontare delle componenti di costo non rilevanti ai fini IVA, quali per esempio gli oneri finanziari sostenuti per l’eventuale finanziamento acceso per l’acquisto dell’imbarcazione.

// La Legge di Bilancio 2026 modifica il regime IVA
delle permute di beni e servizi, con un evidente impatto
anche nella compravendita di yacht. //

     Per effetto di questa novità normativa, ciascun soggetto IVA che effettua la permuta di una imbarcazione è tenuto a ricostruirne il costo complessivo, comprensivo di tutti gli oneri ad esso riferibili. Tale adempimento comporta probabilmente che i soggetti interessati adottino un impianto contabile specifico che tenga traccia di tutti i costi riferibili a detta imbarcazione e non solo, come solitamente accade, gli oneri accessori di diretta imputazione, che si aggiungono al valore contabile del bene.

     La novità legislativa trova ovviamente applicazione anche alle operazioni permutative intercorse tra un soggetto IVA e un privato, in quelle cosiddette B2C. In questo caso, ovviamente sarà imponibile IVA, con gli effetti sopra commentati, la sola cessione realizzata dal soggetto IVA e non quella posta in essere dal privato.

(VAT on trade-ins – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Aprile 2026)

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Nuove regole https://www.barchemagazine.com/nuove-regole-yachting-legge-bilancio/ Thu, 19 Mar 2026 13:55:57 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=252176 La Legge di Bilancio per l’anno 2026 ha introdotto nuove regole sulle ritenute alla fonte che interessano anche il settore […]

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La Legge di Bilancio per l’anno 2026 ha introdotto nuove regole sulle ritenute alla fonte che interessano anche il settore yachting

by Berardo Lanci*

La Legge di Bilancio per l’anno 2026 contiene due disposizioni che introducono l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte in situazioni che interessano anche il settore dello yachting. Si tratta in particolare della previsione dell’obbligo di ritenuta nelle ipotesi di pagamento di provvigioni ai mediatori marittimi e di pagamento di corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessione dei beni effettuate nell’esercizio di imprese.

In relazione al primo caso, si evidenzia che la Legge di Bilancio, modificando l’art. 25-bis del DPR n. 600/1973, ha eliminato dai casi di esonero da ritenuta, tra l’altro, le provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, con il conseguente effetto che, all’atto del pagamento delle provvigioni medesime, è obbligatorio effettuare la ritenuta alla fonte. L’obbligo si applica evidentemente nei casi in cui il committente sia un’impresa o un professionista, rimanendo escluse le ipotesi in cui il committente agisce al di fuori del regime di impresa, arte o professione. Peraltro, è bene sottolineare che la modifica normativa opera automaticamente anche nell’ipotesi in cui le parti coinvolte abbiano previsto contrattualmente l’importo puntuale da pagarsi senza tenere conto dell’obbligo di effettuazione della ritenuta.

La misura della ritenuta, pari all’aliquota IRPEF applicabile al primo scaglione di reddito (attualmente 23%), si applica sulla base imponibile pari rispettivamente al (i) 20% delle provvigioni, se il prestatore si avvale in via continuativa di dipendenti o comunque di terzi (quindi 4,6%), ovvero (ii) 50% delle provvigioni, se il prestatore non si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi (quindi 11,5%). A tal fine, il prestatore deve fornire al committente una specifica dichiarazione dalla quale risulti che si sia avvalso di dipendenti o di terzi.

Le imprese e gli operatori del mondo dello yachting devono valutare se i nuovi obblighi di effettuazione della ritenuta alla fonte si applicano alle operazioni effettuate o alle prestazioni dagli stessi ricevute e, eventualmente, adeguare i sistemi di fatturazione o le procedure interne di effettuazione e di versamento delle ritenute alla fonte.

La nuova disposizione trova applicazione con riferimento alle provvigioni pagate a partire dal 1° marzo 2026 e, quindi – facendo riferimento a principi espressi in precedenza dall’amministrazione finanziaria – si può ritenere che essa produca effetti anche con riferimento alle provvigioni maturate prima della data indicata e pagate successivamente. Un ulteriore punto di interesse riguarda l’ipotesi in cui le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, siano trattenute sull’ammontare delle somme riscosse direttamente dal prestatore: in tal caso, il prestatore è tenuto a rimettere ai committenti l’importo corrispondente alla ritenuta, affinché procedano al relativo versamento e all’adempimento degli ulteriori obblighi fiscali connessi.

Una valutazione specifica merita l’obbligo di effettuare la ritenuta sui pagamenti effettuati nei confronti di soggetti non residenti, sebbene, nelle ipotesi trattate in questo articolo, la ritenuta dovrebbe applicarsi solo nel caso di coinvolgimento della stabile organizzazione italiana, mancando – nei diversi casi – il collegamento con l’attrazione del reddito in Italia.

Di particolare interesse per il settore dello yachting è la riflessione secondo cui il committente, residente in Italia, paghi le provvigioni a un prestatore non residente. Al riguardo, il comma 8 del citato articolo 25-bis dispone che l’obbligo di effettuazione della ritenuta si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, rimanendo quindi escluse da tale adempimento quelle corrisposte ai soggetti non residenti che non operano mediante la stabile organizzazione in Italia.

In aggiunta agli obblighi di ritenuta fin qui esposti e relativi alle ipotesi di pagamento di provvigioni ad agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, la Legge di Bilancio 2026 – modificando l’art. 25 del DPR n. 600/1973 – prevede un’ulteriore ipotesi di applicazione della ritenuta che però non ha applicazione immediata, essendo prevista l’entrata in vigore del relativo obbligo a partire dal 2028 e, comunque, dopo l’emanazione di uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo di ritenuta riguarda tutte le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi poste in essere fra imprese, in tipiche transazioni cosiddette B2B. L’ammontare della ritenuta è pari allo 0,5% del corrispettivo per i pagamenti effettuati nel 2028, incrementata all’1% per i pagamenti effettuati a partire dal 2029.

(Nuove regole – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Marzo 2026)

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Il rimborso IVA nel charter https://www.barchemagazine.com/rimborso-iva-charter-revenue-on-board/ Fri, 16 Jan 2026 09:21:47 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=247043 Vediamo quali sono le possibili implicazioni per le società di charter in merito al rimborso Iva by Berardo Lanci* In […]

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Vediamo quali sono le possibili implicazioni per le società di charter in merito al rimborso Iva

by Berardo Lanci*

In generale, per tutte le imprese assumono grande rilevanza le questioni attinenti alla gestione dell’IVA, ivi comprese le procedure tese al recupero del credito IVA. Sul punto si pone frequentemente un tema in relazione alla modalità di richiesta di rimborso del credito IVA da parte di soggetti stranieri che hanno in Italia una stabile organizzazione.

Nel mondo della nautica, la questione può riguardare in particolare, ma non solo, ovviamente, le società di charter straniere che operano dalla casa madre, ma che, in aggiunta, per le loro esigenze organizzative, hanno ritenuto opportuno aprire una sede in Italia, che costituisce una stabile organizzazione. Si pensi, per esempio, a quelle società che, dalla sede centrale all’estero, gestiscono l’attività di charter, ma poi, mediante la stabile organizzazione in Italia, gestiscono i diversi servizi di manutenzione e cura dell’imbarcazione, ovvero effettuano servizi di accoglienza e gestione delle diverse esigenze dei clienti.

Per tutti questi soggetti si è posto un dubbio sulle modalità di recupero del credito IVA che potrebbe generarsi in Italia a seguito dell’acquisto di beni e servizi effettuato direttamente dalla casa madre straniera. Potrebbero infatti essere due le possibili procedure da seguire alternativamente. Innanzitutto, la casa madre potrebbe accedere alla procedura semplificata di recupero del credito IVA di cui all’articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972, in base alla quale il soggetto straniero comunitario può richiedere telematicamente il rimborso del credito IVA all’amministrazione finanziaria del proprio paese, che poi si interfaccia direttamente con il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate che gestisce la pratica di rimborso. La seconda – e alternativa – procedura prevede che il credito generato in Italia sia di spettanza della stabile organizzazione e, quindi, vada seguita la procedura ordinaria di rimborso del credito IVA dei soggetti stabiliti in Italia, ex articolo 30, comma 2, lett. e), D.P.R. 633/1972.

Attorno a questo tema si è generata un po’ di confusione anche per via di un disallineamento tra la normativa interna e la direttiva comunitaria a cui hanno fatto poi seguito la prassi e la giurisprudenza nazionale ed unionale di riferimento. Bisogna ricordare innanzitutto che l’articolo 17 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti da questi ultimi tramite il meccanismo di inversione contabile, a condizione che l’operazione sia effettuata direttamente dal soggetto non residente senza il tramite di una sua stabile organizzazione in Italia. Pertanto, se c’è l’intervento della stabile organizzazione, l’operazione attiva della casa madre estera è imputabile alla stabile organizzazione stessa, che diventa il debitore della relativa imposta dovuta in Italia, mentre l’operazione passiva deve essere fatturata alla stabile organizzazione in capo alla quale potrebbe idealmente generare il credito IVA da chiedere a rimborso che, in questo caso, dovrebbe avvenire secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 30, comma 2, lett. e), D.P.R. 633/1972.

Il rimborso del credito IVA generato in Italia dalla società di charter segue una procedura diversa a seconda che vi sia o meno l’intervento della stabile organizzazione italiana nelle prestazioni ivi eseguite.

Nell’ipotesi diversa in cui non c’è alcun intervento della stabile organizzazione, l’operazione viene imputata esclusivamente alla casa madre e, pertanto, il rimborso deve avvenire seguendo l’iter semplificato di cui all’articolo 38-bis2 sopra citato. Assume quindi particolare rilevanza l’individuazione dei criteri in base ai quali può ritenersi che la stabile organizzazione intervenga nell’operazione effettuata dalla casa madre. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 33/2025 ricorda quanto previsto dall’articolo 53 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, secondo cui e “se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi … a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”. 

Pertanto, si configura un intervento qualificante ai fini IVA della stabile organizzazione qualora, essendo la stessa caratterizzata da un grado di permanenza sufficiente e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche, è effettivamente intervenuta in una prestazione di servizi o una cessione di beni, utilizzando i propri mezzi per operazioni inerenti all’adempimento della prestazione imponibile. Con la citata risposta n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha superato i precedenti orientamenti ed ha chiarito, in linea con la disciplina comunitaria, che la mera esistenza della stabile organizzazione nel territorio italiano non è idonea a precludere il rimborso semplificato. Per escludere tale modalità di restituzione dell’imposta, è necessario che la stabile organizzazione abbia effettuato direttamente operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia o, quantomeno, abbia partecipato all’attuazione delle operazioni attive poste in essere dalla casa madre.

Le società di charter internazionale dovrebbero fare un’analisi preliminare del ruolo di una eventuale stabile organizzazione al fine di definire sia le modalità di fatturazione attiva e passiva sia, conseguentemente, la procedura di rimborso applicabile.

Applicando quindi questo principio alle strutture internazionali di charter, la soggettività IVA rilevante ai fini di cui qui si discute si trasla sulla stabile organizzazione italiana ogniqualvolta i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati per realizzare, in tutto o in parte, la prestazione di charter effettuata dalla casa madre. Conseguentemente l’eventuale richiesta di rimborso del credito generato in Italia deve seguire l’iter specifico sopra individuato a seconda o meno che il servizio di charter in Italia sia effettuato mediante l’intervento di detta stabile organizzazione. Evidentemente, tutto quanto sopra ha i suoi effetti anche in merito all’individuazione del soggetto nei cui confronti l’operatore italiano deve emettere fattura, e cioè la casa madre o la stabile organizzazione. Per tale ragione, risulta di primaria importanza l’analisi delle questioni sopra indicate da parte di un esperto che qualifichi l’imputabilità o meno dell’attività alla stabile organizzazione e, conseguentemente, delle modalità di fatturazione passiva e di eventuale recupero del credito IVA generato in Italia.

(Il rimborso IVA nel charter – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Gennaio 2026)

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Obblighi del sostituto d’imposta https://www.barchemagazine.com/obblighi-del-sostituto-dimposta/ Fri, 19 Dec 2025 07:51:57 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=245185 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio sorto circa l’obbligo in capo all’armatore persona fisica di agire quale sostituto d’imposta […]

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio sorto circa l’obbligo in capo all’armatore persona fisica di agire quale sostituto d’imposta

by Berardo Lanci*

Con la Risposta n. 10 del 15 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio sorto sull’obbligo, per l’armatore persona fisica che agisce al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, di agire quale sostituto d’imposta. La questione è stata sollevata con particolare riferimento alle ipotesi in cui detto armatore sia a capo di una struttura organizzata, tale da far presumere la sussistenza della professionalità tipica di chi ricopre il ruolo di sostituto d’imposta nei confronti delle persone da lui dipendenti. Detto dubbio è probabilmente frutto di una possibile confusione tra – da un lato – i rapporti giuridici di dipendenza che legano l’equipaggio e gli armatori e – dall’altro – le connesse obbligazioni tributarie, che però rispondono a esigenze diverse e scattano se sono rispettate certe condizioni. Non per questo, ovviamente, vista la scivolosità di certe questioni, si può negare che sia preferibile avere un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Comunque, procedendo per ordine, bisogna ricordare innanzitutto che, ai fini impositivi, l’art. 64 del DPR n. 600/1973 definisce sostituti d’imposta i soggetti che, per disposizione di legge, sono obbligati “al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili, ed anche a titolo di acconto… [esercitando, n.d.r.] … la rivalsa, se non è diversamente stabilito in modo espresso”. Questo obbligo, quindi, è posto in capo a determinati soggetti individuati per legge, in ragione di specifiche esigenze del legislatore tributario, e senza necessariamente riguardare la situazione giuridica che lega il sostituto al sostituito.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sussistono gli obblighi di sostituto d’imposta nei confronti di armatori persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, escludendone la possibilità anche su opzione dell’armatore stesso.

La norma su cui si fonda il chiarimento fornito dall’Agenzia è contenuta nell’art. 23 del medesimo DPR n. 600/1973 che stabilisce che i seguenti soggetti devono agire quali sostituti d’imposta ai fini delle imposte sui redditi di lavoro dipendente: gli enti e le società di capitali, le società di persone, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore, il condominio e “le persone fisiche che esercitano imprese commerciali … o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni”.

Con il quesito posto all’Agenzia delle Entrate, l’istante pone quindi un dubbio circa il possibile obbligo di agire quale sostituto d’imposta in capo all’armatore di una unità da diporto, in quanto – sebbene persona fisica che agisce al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione – “può avere alle proprie dipendenze un numero elevato di dipendenti (anche oltre 10) che svolgono attività di alta professionalità con una organizzazione paragonabile a quello di una piccola azienda”.

Sebbene l’equipaggio assunto dall’armatore sia organizzato alla stregua di una realtà aziendale, non sorge l’obbligo di effettuazione della ritenuta in capo all’armatore, se agisce al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito il punto ricordando che l’art. 23 citato individua in modo tassativo i soggetti che assumono la veste di sostituto d’imposta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente. Pertanto, l’armatore persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa commerciale non può configurarsi, “su propria opzione”, quale sostituto d’imposta in merito agli emolumenti corrisposti al personale di equipaggio assunto.

È chiaro, quindi, come le situazioni fattuali evidenziate dall’istante, per quanto degne di considerazione, non abbiano indotto l’Agenzia delle Entrate a discostarsi dal dato letterale e, di conseguenza, a ritenere che l’armatore persona fisica, al di fuori dell’attività commerciale, potesse agire quale sostituto d’imposta con riferimento agli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti. Resta quindi esclusivamente in capo a questi ultimi l’obbligazione tributaria di dichiarazione e di versamento delle imposte sui redditi dovute con riferimento all’attività di lavoro dipendente svolta. Peraltro, l’elenco riportato dalla disposizione sopra citata deve evidentemente ritenersi tassativo se non altro perché ai fini obbligatori molte altre disposizioni di legge richiamano genericamente i “soggetti di cui all’art. 23”, demandando a questi ultimi una serie di obblighi e formalità che non sempre – anche, ma non solo, per questioni procedurali – possono essere adempiuti e posti in essere da chi non è obbligato per legge. Un’estensione della categoria dei soggetti obbligati ad agire quali sostituti d’imposta comporterebbe, in aggiunta a quanto detto, un grande rischio di confusione procedurale.

(Obblighi del sostituto d’imposta – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Dicembre 2025) 

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L’IVA del leasing nautico https://www.barchemagazine.com/liva-del-leasing-nautico/ Tue, 14 Oct 2025 09:49:20 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=238801 Trattiamo le criticità relative alla definizione dell’aliquota Iva sui contratti di leasing stipulati da armatori privati by Berardo Lanci* Già […]

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Trattiamo le criticità relative alla definizione dell’aliquota Iva sui contratti di leasing stipulati da armatori privati

by Berardo Lanci*

Già più volte abbiamo affrontato il tema del trattamento IVA dei contratti di leasing stipulati da armatori privati (cosiddette operazioni B2C), la cui normativa di riferimento, che regola più in generale i contratti di locazione non a breve termine di unità da diporto nei confronti di soggetti privati, è contenuta nell’art. 7­sexies, comma 1, lettera e­-bis), del D.P.R. n. 633/1972, e nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 341339/2020 e n. 151377/2021. Sulla base di queste disposizioni e al soddisfacimento di determinate condizioni, ivi inclusi il fatto che l’imbarcazione sia messa a disposizione in Italia, ai contratti di leasing è applicata l’IVA italiana nella misura in cui l’unità da diporto sia utilizzata nelle acque comunitarie.

La recente Risposta n. 159 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento e, tra l’altro, sul concetto di utilizzo dell’unità al di fuori delle acque comunitarie. In particolare, nell’ambito di un breve excursus della normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la normativa italiana è stata adottata in applicazione della facoltà di cui all’art. 59 bis della Direttiva 2006/112/CE di spostare il luogo di imposizione al di fuori dell’Unione Europea qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi avvengano al di fuori della stessa Unione, in deroga all’art. 56 della medesima direttiva IVA che individua il luogo del servizio di locazione in quello in cui l’imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario. 

Nel documento di prassi qui in commento (cfr. risposta al quesito n. 2) l’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini della non rilevanza dell’IVA in Italia è necessario, con riferimento ad una imbarcazione fuoriuscita dalle acque territoriali ed abitualmente ormeggiata in un porto extraunionale, che “il contribuente provi di aver compiuto, nell’arco della medesima settimana, due spostamenti in acque internazionali”. Questa posizione, che avrebbe dovuto aiutare a chiarire alcune criticità emerse in sede interpretativa, ha in realtà creato ancora più confusione. Per ben comprendere la confusione creata dalla prassi è necessario innanzitutto ricordare che il citato Provvedimento n. 341339 aveva stabilito che per utilizzo dell’unità da diporto “si intendono le settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici”. 

Questa definizione faceva – e fa – innegabile riferimento ai periodi di utilizzo e di navigazione effettivi dell’unità da diporto. Sembrava quindi tutto chiaro fino a quando nel 2023, con la Risposta n. 430, l’Agenzia delle Entrate ha voluto estendere in via interpretativa la definizione di utilizzo alla sosta in porto. Si può leggere infatti nel documento di prassi che “nel caso in cui… l’unità sia armata o stazioni, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell’Unione, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura utilizzo nel territorio unionale. Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l’unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. D’altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario ‘per la maggior parte della durata del contratto’ l’imbarcazione sia in ricovero, l’Istante sconterebbe l’IVA (in Italia o all’estero) solo quando l’imbarcazione è in navigazione, pur essendo il canone sempre dovuto per il medesimo importo. Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell’IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l’imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni”. 

La Risposta n. 159/2025 in materia di leasing nautico non ha pienamente chiarito la posizione dell’Agenzia delle Entrate, lasciando ancora molto spazio a situazioni equivoche che facilmente si prestano ad interpretazioni errate e, in via prospettica, a possibili contestazioni.

Fermo restando che in via interpretativa l’Agenzia delle Entrate abbia inteso estendere la definizione di utilizzo come stabilita dal Provvedimento sopra citato, è assolutamente pacifico che l’Agenzia delle Entrate abbia agito nell’erronea convinzione che aggiungere settimane di navigazione significasse aggiungere gettito IVA all’erario, come se l’IVA applicabile ai canoni di leasing fosse determinata sommando l’IVA riferibile ad ogni settimana, e dimenticando che invece il Provvedimento stabilisce che l’IVA dovuta sia determinata mediante definizione della percentuale di utilizzo nelle acque comunitarie rispetto all’utilizzo complessivo, dentro e fuori dalle acque comunitarie. A quella interpretazione – che, benché da molti criticata, ha inevitabilmente condizionato le interpretazioni degli operatori del settore – si aggiunge ora la Risposta n. 159 che, ove possibile, ha ulteriormente creato confusione interpretativa. Sembra infatti che l’Agenzia delle Entrate sia voluta tornare sui suoi passi, aderendo al concetto di utilizzo maggiormente aderente alla definizione data dal Provvedimento, ma solo con riguardo all’utilizzo nelle acque extraunionali, che – ribadisce – deve essere “effettivo”. In questo, pare ci si sia dimenticati che lo stesso Provvedimento n. 151377/2021 di approvazione del modello per le dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, indichi espressamente che il quadro A deve essere utilizzato per attestare la percentuale di “effettivo utilizzo” nel territorio dell’Unione Europea delle prestazioni di servizi di locazione da parte degli utilizzatori di imbarcazioni da diporto.

Si è creato un evidente contrasto in merito alla definizione di utilizzo dell’imbarcazione, che rappresenta un criterio indispensabile per la determinazione dell’IVA applicabile ai canoni di leasing.

Ora, se è vero che in diritto ogni parola ha un significato ben specifico, ci si trova nella strana circostanza in cui l’effettivo utilizzo sia differente e abbia un impatto sostanzialmente diverso a seconda che ci si trovi all’interno ed all’esterno della comunità. Tale conclusione è ancora più significativa se si considera che ricorrendo a un esercizio numerico – che qui omettiamo per non annoiare il lettore – si capisce chiaramente come non sia assolutamente chiaro cosa intenda l’Agenzia delle Entrate. Infatti, facendo riferimento a una medesima situazione, il calcolo della percentuale di utilizzo dell’imbarcazione all’interno o al di fuori delle acque comunitarie porterebbe a determinare una percentuale differente a seconda che si utilizzi i criteri di cui alla Risposta n. 430/2023 (che guarda all’utilizzo in acque comunitarie) ovvero alla Risposta n. 159/2025 (che guarda all’utilizzo in acque extracomunitarie).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e delle evidenti posizioni contrastanti – ed inconciliabili – dell’Agenzia delle Entrate, anche in apparente violazione delle disposizioni di riferimento, sono molti i profili a difesa del contribuente in caso di eventuale accertamento, quantomeno per ottenere l’esclusione dalla possibile applicazione di sanzioni. In ogni caso si ritiene che sia assolutamente necessaria l’emanazione di una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate che in maniera organica risolva questi dubbi e metta in grado gli operatori del settore di operare serenamente senza correre il rischio di assumere comportamenti sbagliati indotti da interpretazioni poco chiare e comunque non conciliabili tra loro.

(L’IVA del leasing nautico – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Ottobre 2025)

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La tassazione del charter https://www.barchemagazine.com/la-tassazione-del-charter/ Thu, 25 Sep 2025 07:16:49 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=236614 Il charter nautico nei mari italiani suscita sempre un grande interesse sia per la bellezza e l’importanza delle nostre coste […]

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Il charter nautico nei mari italiani suscita sempre un grande interesse sia per la bellezza e l’importanza delle nostre coste sia per la professionalità degli operatori che offrono questi servizi

by Berardo Lanci*

Lo svolgimento dei servizi di charter da parte degli operatori del settore comporta dover prestare la massima attenzione anche ad alcune questioni peculiari inerenti la tassazione ed i possibili contraolli da parte dell’amministrazione finanziaria. Controlli che, è evidente a tutti, nei mesi estivi sono intensificati anche mediante l’accostamento degli yacht e l’accesso a bordo degli stessi da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria.

Innanzitutto, va chiarito che l’attività di charter può essere eseguita mediante l’utilizzo di yacht, a prescindere dalla loro bandiera, che non influisce nemmeno sul regime fiscale dell’acquisto dello yacht e della relativa attività di charter. Unica avvertenza in merito alla bandiera estera attiene all’obbligo, in capo al soggetto interessato allo svolgimento di detta attività nelle acque italiane, di presentare la relativa domanda all’autorità marittima competente. Una volta vistata dall’autorità marittima, una copia timbrata della domanda deve essere tenuta a bordo, disponibile per eventuali controlli.

L’IVA in Italia non è dovuta nelle ipotesi in cui il charter inizia in un paese comunitario.

Nell’ipotesi in cui lo yacht sia non comunitario, è necessario accedere al regime di ammissione temporanea, con le peculiarità tipiche del regime applicabile agli yacht destinati ad attività commerciale. Fermo restando comunque l’obbligo di importazione definitiva nell’ipotesi in cui lo yacht in argomento sia utilizzato esclusivamente per attività di charter nelle acque italiane. L’attenzione al rispetto di queste regole è di rilevante importanza stante il fatto che la loro violazione espone non solo al rischio del pagamento di imposte e sanzioni ma anche alla violazione delle norme di carattere penale in materia di contrabbando.

I controlli dell’amministrazione finanziaria in relazione al charter nautico si concentrano maggiormente sulla corretta applicazione dell’IVA, con particolare riferimento a quella dovuta dai soggetti non comunitari, al regime di ammissione temporanea dello yacht e alle eventuali distorsioni connesse con l’attività di charter prestata nei confronti dell’UBO. 

Oggetto di controllo sono poi le modalità di applicazione dell’IVA in Italia e i connessi obblighi. Facendo qui rinvio alle più approfondite disamine effettuate nei precedenti articoli sull’argomento, si ricorda che nella maggior parte dei casi l’IVA è dovuta in Italia quando il charter inizia in Italia ovvero quando inizia fuori dalla comunità, ma il servizio è in parte svolto nelle acque italiane. In questi casi, il soggetto estero è obbligato ad aprire una partita IVA italiana ai fini dell’applicazione dell’imposta e, se il soggetto è non comunitario, è tenuto anche al rilascio di una garanzia per il corretto assolvimento dell’IVA. In ipotesi di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria è quindi necessario essere in grado sia di dimostrare il luogo di partenza del charter (per esempio, mediante il contratto di charter e la documentazione del porto di partenza) sia la corretta applicazione dell’IVA italiana, nei termini sopra ricordati.

Sono diverse le ipotesi in cui può essere contestata l’interposizione fittizia della società di charter.

Ulteriore aspetto da considerare con riferimento al charter nautico attiene all’attenzione che gli organi dell’amministrazione finanziaria pongono nell’analizzare possibili distorsioni connesse con l’utilizzo dello yacht da parte della persona fisica proprietaria, di fatto, dello yacht medesimo (UBO). Infatti, sono diverse le ipotesi in cui può essere contestata l’interposizione fittizia della società di charter. Questo comporta il disconoscimento di tutti i vantaggi fiscali connessi con l’acquisto dello yacht da parte della società di charter rispetto a quanto sarebbe accaduto nel caso in cui lo yacht fosse stato acquistato direttamente dall’UBO (come, per esempio, la non detraibilità dell’IVA applicata all’acquisto o alla manutenzione dello yacht). Al riguardo, la prassi e la giurisprudenza hanno fissato dei principi utili per capire se sia possibile ravvedere una ipotesi di interposizione e fra questi si citano i seguenti: (i) la società di charter deve essere in grado di dimostrare di svolgere un’attività economica effettivamente rivolta al pubblico e quindi, per esempio, avere diversi clienti estranei rispetto all’UBO e comunque avere effettato più preventivi a diversi clienti, almeno potenziali, e svolgere attività di promozione, pubblicità e marketing; (ii) l’eventuale prestazione di charter nei confronti dell’UBO, oltre a non essere esclusiva, deve non essere prevalente rispetto a quella effettuata nei confronti di soggetti terzi; ed al riguardo si precisa che la prevalenza può essere misurata sia in termini di giorni di utilizzo dello yacht sia in termini di ricavi conseguiti da detta attività di charter; (iii) il prezzo applicato all’UBO deve essere di mercato e comunque in linea con quello applicato ad altri clienti.

In relazione agli aspetti sopra evidenziati e stante la peculiarità del regime di imposizione del mondo della nautica di diporto in generale e dell’attività di charter in particolare, si consiglia che gli operatori si affidino alla specializzazione dei professionisti del settore e, comunque, curino con massimo grado di dettaglio ogni aspetto attinente i diversi regimi di tassazione interessati.

(La tassazione del charter – Barchemagazine.com – Tratto da da Barche, Settembre 2025)

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Il charter nautico https://www.barchemagazine.com/il-charter-nautico-2/ Mon, 25 Aug 2025 06:06:17 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=233475 L’Italia è certamente una delle mete di maggiore attrazione per il turismo nautico e diverse sono le implicazioni fiscali connesse […]

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L’Italia è certamente una delle mete di maggiore attrazione per il turismo nautico e diverse sono le implicazioni fiscali connesse con lo svolgimento dell’attività di charter nautico da parte degli operatori del settore

by Berardo Lanci*

Innanzitutto, va detto che le prestazioni di charter sono soggette ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%. Peraltro – e forse ancor prima – è importante chiarire che non necessariamente la navigazione nelle acque italiane in forza di un contratto di charter comporta l’applicazione dell’IVA in Italia. Infatti, sulla base dell’art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA si considera effettuata in Italia – con applicazione, quindi, dell’IVA italiana – l’attività di charter nautico nelle ipotesi in cui l’unità da diporto (i) è messa a disposizione del cliente nel territorio dello Stato e sempre che sia utilizzata nelle acque comunitarie oppure (ii) è messa a disposizione del cliente al di fuori del territorio unionale ed è utilizzata nel territorio dello Stato.

Per contratti di charter nautico si intendono quelli che la normativa IVA definisce a breve termine ovvero con possesso o uso ininterrotto dell’unità da diporto per un periodo non superiore a 90 giorni.

Pertanto, provando ad esemplificare, se un contratto di charter prevede la messa a disposizione di una unità da diporto in Spagna per poi arrivare fino in Italia, la relativa prestazione non avrà rilevanza ai fini IVA in Italia. Nella diversa ipotesi in cui, invece, l’unità da diporto è messa a disposizione in Italia e si decide di trascorrere parte del periodo di durata del contratto nelle acque francesi, l’intera prestazione di charter sarà rilevante ai fini IVA in Italia. Diversamente, qualora un contratto di charter preveda la messa a disposizione della unità da diporto in un Paese non comunitario e parte della navigazione venga effettuata nelle acque italiane, sarà applicabile l’IVA italiana limitatamente a quest’ultima frazione di navigazione.

A questi fini nessuna rilevanza assume la bandiera della unità da diporto interessata dal contratto di charter ovvero il Paese in cui è stabilito il prestatore dell’attività di charter. A quest’ultimo proposito è comunque importante precisare che detto prestatore, qualora si tratti di un imprenditore non italiano, deve dotarsi di partita IVA ai fini della eventuale applicazione dell’IVA alle ipotesi di cui al sopra menzionato art. 7-quater (fatto salvo il caso in cui il cliente sia un operatore IVA stabilito in Italia, il quale provvederà ad applicare l’IVA mediante il sistema del cosiddetto reverse charge). In particolare, qualora l’operatore sia un soggetto europeo può ottenere la partita IVA identificandosi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. sopra citato ovvero nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 del medesimo D.P.R. 

Il charter nautico assume un rilievo particolare anche ai fini delle imposte dirette nell’ipotesi in cui l’organizzazione imprenditoriale dell’operatore straniero determini l’esistenza in Italia di una propria stabile organizzazione.

Qualora invece si tratti di un operatore extraeuropeo, questi può ottenere un numero di partita IVA esclusivamente nominando un rappresentante fiscale in Italia, con l’ulteriore obbligo – introdotto dal comma 7-quater dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, già oggetto di commento in una nostra precedente pubblicazione – di prestazione di una idonea garanzia. In questo modo, l’operatore IVA potrà anche detrarre l’IVA italiana eventualmente applicata sugli acquisti effettuati nell’esercizio della propria impresa. In merito poi alle modalità di individuazione del luogo di utilizzo dell’unità da diporto all’interno o all’esterno delle acque unionali e del tempo in cui l’utilizzo si è protratto nelle acque nazionali, unionali ovvero extra unionali, il Provvedimento Agenzia Entrate 29 ottobre 2020, n. 341339, ha stabilito una serie di criteri utilizzabili dalle parti coinvolte sia ai fini della determinazione della misura del corrispettivo da assoggettare ad IVA italiana sia nell’ambito di possibili interlocuzioni con gli organi dell’amministrazione finanziaria a cui deve essere dimostrata la correttezza del proprio operato da un punto
di vista fiscale.

La presente disamina non può concludersi senza una ulteriore riflessione circa la possibilità che l’operatore straniero si veda accertare l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione mediante la quale svolge l’attività di charter, con conseguente assoggettamento a tassazione in Italia dei redditi derivanti da detta attività. Spesso il problema non si pone in quanto il periodo di permanenza in Italia dell’operatore non supera il termine mimino di 3 mesi stabilito dalla normativa interna di riferimento (art. 162 del Testo unico delle imposte sui redditi), spesso peraltro esteso dalle previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Non si può comunque escludere che il problema possa in teoria porsi e, quindi, una specifica analisi andrebbe all’uopo effettuata soprattutto da parte di chi supera detto termine di permanenza oppure nelle ipotesi in cui l’operatore abbia una sede fissa in Italia mediante la quale effettua attività di promozione e sottoscrive i contratti di charter con nuovi clienti.

(Il charter nautico – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Agosto 2025) 

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L’ammissione temporanea https://www.barchemagazine.com/lammissione-temporanea-2/ Wed, 16 Jul 2025 07:44:10 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=231744 L’ammissione temporanea delle unità da diporto adibite ad uso privato in base alla circolare dell’Agenzia italiana delle Dogane e dei […]

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L’ammissione temporanea delle unità da diporto adibite ad uso privato in base alla circolare dell’Agenzia italiana delle Dogane e dei Monopoli

by Berardo Lanci*

L’emanazione della Circolare n. 8 del 10 aprile 2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata l’occasione per ripercorrere i chiarimenti resi dall’amministrazione finanziaria in materia di ammissione temporanea di yacht adibiti ad uso privato e riepilogare le regole principali che rappresentano questo istituto. In particolare, per mezzo del regime di ammissione temporanea, i mezzi di trasporto – ivi incluse le unità da diporto adibite ad uso privato – immatricolati al di fuori del territorio doganale UE, al ricorrere di determinate condizioni, sono ammessi ad accedere nel territorio dell’Unione Europea comprese le sue acque territoriali in esonero totale dai dazi doganali e dall’IVA e senza obbligo di presentare la dichiarazione doganale e rilasciare alcuna cauzione a garanzia.

Gli yacht ammessi a godere del regime di ammissione temporanea possono liberamente navigare nelle acque unionali, in esonero totale dai dazi doganali e dall’IVA.

Affinché l’unità da diporto adibita a uso privato possa beneficiare del regime di ammissione temporanea, devono essere soddisfatte alcune condizioni, quali, (i) l’immatricolazione fuori dal territorio doganale unionale a nome di un soggetto (persona fisica o giuridica) stabilito fuori da tale territorio, ovvero, in caso di non immatricolazione, di proprietà di un soggetto stabilito fuori da detto territorio; (ii) l’utilizzo da parte di persone residenti fuori dal territorio doganale unionale, fatti salvi specifici casi di esclusione. È stato peraltro chiarito che il vincolo a detto regime è ammesso a prescindere dal fatto che lo yacht sia funzionante o necessiti di manutenzione o riparazione e, quindi, anche se un’unità da diporto viene trasferita via terra da un confine nazionale ad un altro luogo nel territorio unionale, utilizzando un altro mezzo di trasporto.

Uno dei principali fattori della ammissione temporanea è peraltro rappresentato dall’elemento temporale della permanenza dello yacht nelle acque unionali. In particolare, il regime è ammesso per un periodo massimo di 18 mesi (cosiddetto “termine di appuramento”), prima dello scadere del quale lo yacht deve essere trasferito fuori dalle acque territoriali della Unione Europea. In alternativa, deve essere applicato un diverso regime doganale, oppure deve essere chiesta l’importazione definitiva con pagamento dei diritti doganali e dell’IVA. Altrimenti, si determina una fattispecie di contrabbando penalmente sanzionabile.

Gli yacht possono beneficiare anche più volte del regime di ammissione temporanea.

Il termine di appuramento, in determinati specifici casi, può essere peraltro prolungato. In particolare, a seguito delle modifiche intervenute nel 2016, è previsto che, in circostanze eccezionali e dietro richiesta motivata, le autorità doganali possano concedere una proroga della durata dei termini di ammissione temporanea per un periodo di tempo ragionevole. Data la rilevanza dell’elemento temporale, è evidente l’importanza di avere certezza della data di inizio del regime. A tal riguardo, l’ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’UE ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, da solo sufficiente a vincolare il bene al regime di ammissione temporanea. Peraltro, la decisione di optare per la dichiarazione verbale di vincolo al regime, che si effettua presentando un apposito formulario, risulta utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento. Disposizioni specifiche sono poi previste per il caso in cui durante il regime di ammissione temporanea, lo yacht sia sottoposto ad una delle diverse forme possibili di lavorazioni per riparazione o manutenzione. Di questo parleremo in uno degli articoli di prossima pubblicazione.

L’ammissione temporanea – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Luglio 2025)

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Il noleggio occasionale https://www.barchemagazine.com/il-noleggio-occasionale-4/ Mon, 16 Jun 2025 08:28:11 +0000 https://www.barchemagazine.com/?p=228508 Con l’approssimarsi della stagione estiva si ripropone sempre un tema di grande interesse per gli armatori diportisti che intendono noleggiare […]

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Con l’approssimarsi della stagione estiva si ripropone sempre un tema di grande interesse per gli armatori diportisti che intendono noleggiare in via occasionale il proprio yacht

by Berardo Lanci* – photo by ©Guillaume Plisson

Noleggiare, in via occasionale, il proprio yacht è una circostanza che si può verificare nelle ipotesi in cui l’armatore si trovi nella condizione di non uso temporaneo del proprio yacht ovvero intenda, seppur al di fuori dell’esercizio dell’impresa, utilizzare occasionalmente la propria unità da diporto per scopi di lucro.

In Italia il noleggio occasionale è ammesso a livello regolamentare dall’art. 49-bis del Codice della Nautica da Diporto, che prevede che il proprietario persona fisica o società, non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri nazionali può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio del proprio yacht senza che ciò – rispettando determinate condizioni – rappresenti uso commerciale.

L’armatore che effettua il noleggio occasionale può optare per un regime di tassazione di favore dei proventi derivanti dal noleggio medesimo.

In ipotesi di noleggio occasionale delle unità da diporto, il comando e la condotta dell’imbarcazione possono essere assunti dall’armatore, dall’utilizzatore ovvero da altro personale, ferma restando la necessità di possedere la tipologia di patente nautica richiesta per la specifica situazione. Tale disposizione, introdotta nel 2011 con l’intento di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, prevede peraltro la possibilità per l’armatore diportista di beneficiare di un regime di tassazione di favore, opzionale rispetto al regime di tassazione ordinario. Infatti, i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento. Il provento assoggettabile a tassazione è pari all’importo lordo percepito, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata, in conformità con quanto previsto dalla Risoluzione 23 aprile 2014 n. 43/E, entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quindi, entro il 30 giugno successivo all’anno di riferimento. La percezione del provento derivante dal noleggio occasionale delle unità da diporto deve essere indicata nella specifica sezione della dichiarazione dei redditi relativa all’imposizione sostitutiva, secondo le modalità stabilite annualmente dai relativi decreti di approvazione dei modelli dichiarativi.

Prima dell’inizio del periodo di noleggio occasionale, l’armatore è tenuto a effettuare specifiche comunicazioni agli uffici competenti.

A livello procedurale, l’effettuazione del noleggio occasionale, come disciplinato dalla norma in commento, è subordinata alla comunicazione inviata in via preventiva all’Agenzia delle Entrate, alla Capitaneria di Porto e, ove sia previsto l’impiego di personale, all’Inps e all’Inail, mediante l’utilizzo dello specifico modello approvato con Decreto 26 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È peraltro espressamente previsto che il contratto di noleggio e le menzionate comunicazioni, complete delle relative ricevute di trasmissione, siano tenuti a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto durante il noleggio, a disposizione delle autorità di controllo, nonché siano conservati fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi.

(Il noleggio occasionale – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Giugno 2025)

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